Se un'azione può essere liberamente osservata dagli estranei, il titolare del domicilio non può accampare alcuna pretesa di riservatezza
Domanda: "E' lecito fotografare edifici altrui senza autorizzazione?"

Risposta: La questione, purtroppo, è ultimamente sulla bocca di molti, dato che sempre più frequentemente accade che dei ladri, prima di perpetrare i loro furti, fotografino gli appartamenti delle vittime, per poter agire nel "miglior" modo possibile.

Ma la giurisprudenza è più che chiara: fotografare dall'esterno le abitazioni altrui non è reato né violazione della privacy. Ciò che è pubblico è pubblico e può essere fotografato.

Si pensi, tra le tante, alla sentenza numero 18035 del 11 maggio 2012, con la quale la Corte di Cassazione ha precisato che la tutela del domicilio riguarda solo i luoghi di privata dimora e opera solo se questi siano adeguatamente schermati: se i comportamenti ripresi non sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, insomma, la ripresa "rubata" non è illecita.

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza numero 149 del 2008, ha del resto precisato che nel caso in cui un'azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza che questi ricorrano a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare alcuna pretesa alla riservatezza.

Insomma: nonostante si tratti di una pratica sicuramente odiosa, nulla si può fare contro fotografi indiscreti che si aggirino per le vie della città.

Ovviamente, solo se essi si limitino a scattare delle semplici istantanee e non anche se allo scatto seguano altri comportamenti, di certo illegittimi.

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