Solo per l'esecuzione provvisoria e l'immediata esecutività delle sentenze in favore del contribuente bisognerà attendere giugno

di Valeria Zeppilli - Dal primo gennaio è ufficialmente entrata in vigore la riforma del processo tributario, contenuta nel decreto legislativo n. 156/2015.

La nuova conciliazione

Le novità introdotte sono tante, prima fra tutte si segnala la facoltà di concludere la conciliazione tributaria anche in appello, sebbene le sanzioni in questo caso siano ridotte al 40% e non al 50% come in caso di conciliazione avvenuta in primo grado.

La conciliazione, poi, potrà operare anche per le controversie soggette a reclamo o mediazione.

Per perfezionare l'accordo, inoltre, non è più indispensabile il pagamento delle somme concordate ma diviene sufficiente anche la sua sola sottoscrizione. Da tale data decorreranno i 20 giorni entro i quali provvedere al versamento dell'importo stabilito.

Conciliazione in udienza e fuori udienza

Ma le innovazioni non sono solo queste.

Basti pensare che mentre prima la conciliazione tributaria era regolamentata in un unico articolo (l'articolo 48 del decreto legislativo numero 546/1992), oggi ne sono stati ritenuti necessari tre.

L'articolo 48 resta a regolamentare solo la conciliazione fuori udienza, stabilendo che essa è realizzabile mediante il deposito nel giudizio sia di primo che di secondo grado, di un'istanza congiunta delle parti, contenente la proposta di conciliazione accettata da entrambe.

Dato che la norma non precisava entro quale termine fosse possibile procedere al deposito dell'istanza, è intervenuta la circolare numero 38/E/2015 a chiarire che esso va individuato nella discussione della causa.

Andando oltre, il nuovo articolo 48-bis si occupa della conciliazione in udienza, prevedendo, in sostanza, che la conciliazione può essere richiesta da ciascuna delle parti nel termine di dieci giorni liberi prima della data fissata per l'udienza.

Come accennato, tale possibilità non è limitata al primo grado di giudizio ma si estende anche al secondo.

La commissione, a questo punto, se vi sono margini effettivi di accordo, invita le parti a conciliare e rinvia la causa a un'udienza successiva.

Talvolta può accadere che l'accordo sia raggiunto direttamente dinanzi al giudice: in tal caso il segretario deve redigere apposito verbale, dando atto sia dell'importo delle somme concordate che dei termini e delle modalità con le quali provvedere al pagamento. È tale verbale che costituisce, in questo caso, titolo per la riscossione o il pagamento.

L'articolo 48-ter, infine, è quello che si occupa della definizione della conciliazione e del pagamento.

Altre novità

Tra le ulteriori novità introdotte dalla riforma del processo tributario si segnalano, poi, l'estensione dell'operatività del reclamo e della mediazione alle controversie in cui siano parte tutti gli enti impositori e tutti gli agenti della riscossione, siano essi pubblici o privati e l'estensione della tutela cautelare a tutte le fasi del processo.

Il giudizio di ottemperanza, inoltre, diviene l'unico meccanismo processuale con il quale dare esecuzione alle sentenze.

Vengono modificate le norme in materia di spese di giudizio e di risarcimento danni ed è ora possibile ottenere la sospensione del processo e chiedere che venga sospesa l'esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado.

L'esecuzione dell'atto impugnato, poi, può ora essere sospesa sia in primo che in secondo grado che dinanzi alla Corte di cassazione, se vi è rischio di un grave e irreparabile danno per il contribuente.

La CTP nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni relative al rapporto controverso diviene l'unica competente per territorio.

Alla commissione tributaria in composizione monocratica spetta ora la cognizione dei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme sino a ventimila euro e per il pagamento delle spese di giudizio.

Infine, tra le tante novità i segnala che è stato ridotto il termine per la riassunzione del giudizio in caso di rinvio da parte della Corte di cassazione e che sono ora possibili il ricorso per saltum in Cassazione e l'applicazione dell'articolo 182 c.p.c..

Entrata in vigore a giugno 2016

Occorre comunque precisare che non tutte le novità introdotte con il decreto legislativo numero 156/2015 sono già operative: in certi casi, infatti, bisognerà attendere giugno 2016.

Ci si riferisce, in particolare, all'esecuzione provvisoria delle sentenze delle commissioni tributarie e all'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.

Valeria Zeppilli

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