La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 25967 del 23 dicembre 2015

di Avv. Marcella Ferrari - marciferrari@gmail.com

L'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile estingue anche il credito vantato dal danneggiato verso l'assicurato? È questa la questione che la Terza Sezione Civile - sul presupposto dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto - ha rimesso al Primo Presidente della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 23 dicembre 2015 n. 25967, ai fini dell'assegnazione alle Sezioni Unite.

Il problema scaturisce da un sinistro stradale: i prossimi congiunti della vittima, perita dopo l'incidente, a sei anni dal decesso, convennero in giudizio sia il danneggiante sia l'assicuratore del veicolo[1] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno.

L'assicurazione eccepì la prescrizione del diritto vantato dagli attori.

In primo grado la domanda dei danneggiati venne respinta; essi proposero allora appello e la compagnia assicuratrice reiterò l'eccezione di prescrizione.

La Corte d'Appello, ritenne fondata l'eccezione di prescrizione limitatamente all'assicurazione considerando, invece, sussistente la responsabilità in capo al proprietario ed al conducente del veicolo.

La sentenza venne impugnata in Cassazione dall'impresa assicuratrice.

Ebbene sulla questione si registra un contrasto giurisprudenziale che si manifesta in due distinti orientamenti.

Il primo e più risalente indirizzo, propugnato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 24 luglio 1981 n. 4779, ritiene che l'assicuratore, rispetto alla pretesa risarcitoria formulata avverso al soggetto assicurato, sia terzo ai sensi dell'art. 2939 c.c. e che, pertanto, l'eccezione di prescrizione non estingua il credito vantato dal danneggiato verso il danneggiante ma, al contrario, produca solo effetti nei rapporti tra assicuratore ed assicurato. L'art. 2939 c.c.[2]

, infatti, secondo i Supremi Giudici, dispone che l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo che vi abbia interesse non cagiona l'estinzione del diritto dell'attore ma l'effetto estintivo si verifica unicamente all'interno dei rapporti tra il terzo interessato ed il debitore stesso. In altre parole, l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo non estingue il diritto dell'attore nei confronti del convenuto garantito. Più recentemente, in una controversia simile, con la sentenza della Sezione III, del 7 maggio 2014 n. 9858, si è ribadito che l'eccezione di prescrizione giova solo all'assicurazione e questo non già in forza dell'art. 2939 c.c. ma dei principi generali in materia di solidarietà passiva. L'art. 1310 c.c., infatti, prevede che l'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei condebitori solidali non giovi agli altri coobbligati in solido[3].

Il secondo e più recente orientamento sostiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurazione giovi anche all'assicurato e conseguentemente estingua il credito nei confronti del danneggiato. In tal senso si è espressa la Sezione III, con la sentenza del 22 marzo 2007 n. 6934 [4] reinterpretando l'art. 2939 c.c. e sostenendo che sia compito dell'esegeta valutare quando l'eccezione sollevata dal terzo interessato giovi anche al debitore. Tale pronuncia supera il disposto dell'art. 1310 c.c. ed afferma che l'eccezione di prescrizione, sollevata da un condebitore solidale, giovi anche agli altri se "dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore possano derivare conseguenze pregiudizievoli all'eccipiente". In buona sostanza, l'eccezione sollevata dal terzo interessato giova agli altri condebitori solo allorché, in virtù del rapporto obbligatorio, il soggetto eccipiente possa subirne conseguenze pregiudizievoli.

È palmare che i due indirizzi siano inconciliabili e che conducano a conseguenze opposte: nel primo caso, l'attore-danneggiato potrà vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti del debitore- danneggiante; mentre nel secondo la domanda attorea verrà respinta essendo la pretesa ormai estinta.

La parola alle Sezioni Unite.


Avv. Marcella Ferrari - Avvocato del Foro di Savona

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[1] Per amor di completezza si precisa che fu convenuta anche l'impresa designata dal fondo vittime della strada.

[2] L'art. 2939 c.c. ammette che la prescrizione possa essere opposta, oltre che dai creditori, da chiunque abbia un interesse, meritevole di tutela, a farla valere in luogo del soggetto che vi abbia rinunziato. In particolare, se la prescrizione è eccepita dal creditore del debitore inerte (creditor debitoris) tale eccezione estingue il diritto dell'attore; invece se è sollevata da un terzo non estingue il diritto dell'attore ma solo quello del debitore convenuto verso il terzo eccipiente (Cass., Sez. III, 9 aprile 2001 n. 5262).

[3] In tal senso Cass., Sez. III, 31 marzo 2010 n. 7800 e Cass., Sez. III, 9 aprile 2001 n. 5262 secondo le quali «l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri avendo costoro, al fine di potersene giovare, l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi, sollevarla tempestivamente»

[4] In tal senso Cass., Sez. III, sentenza del 12 settembre 2011 n. 619257 e Cass., Sez. III, sentenza del 9 giugno 2014 n. 631582.


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