I contributi per la manutenzione del bene condominiale vanno divisi pro quota a differenza delle spese d'uso

di Lucia Izzo - Il condomino è tenuto a pagare le spese relative ai lavori effettuati sulla facciata dell'edificio nonostante l'intervento coinvolga balconi condominiali sui quali egli non trae alcuna utilità.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 21028/2015 (qui sotto allegata) originata dal ricorso di un uomo contro la delibera condominiale che provvedeva a ripartire tra i condomini le spese per i lavori di manutenzione effettuati sulla facciata dello stabile.

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1123, comma 3, c.c., ritenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto valorizzare il rapporto di pertinenza e di destinazione che lega soltanto alcuni dei condomini ai balconi interessati dalle operazioni di manutenzione, in virtù dell'esclusiva utilità che questi ne traggono, con consguente esclusione degli altri dalla partecipazione alle spese per detti beni.


Gli Ermellini ritengono, tuttavia, di condividere le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, precisando che in tema di oneri condominiali va effettuata una distinzione tra spese occorrenti per la conservazione dell'immobile e spese funzionali al godimento dello stesso, avendo ciascuna di essere una diversa funzione ed esigenza.


I contributi per la conservazione del bene condominiale, sono dovuti in ragione dell'appartenenza e si dividono in proporzione alle quote, indipendente dal vantaggio soggettivo connesso alla destinazione della parte comune alle esigenze di singoli piani o porzioni di essi, in quanto necessarie a custodire e preservare il bene comunque in modo che perduri nel tempo senza deteriorarsi.

Le spese d'uso, invece, vanno ripartite in proporzione tra i condomini poiché originano dal godimento soggettivo e personale riguardando l'utilità che la cosa comune offre in concreto.


Nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente identificato l'esatta natura dei costi di manutenzione qualificandoli come spese di conservazione, la cui ripartizione prescinde dall'effettivo utilizzo.

Nessuna carenza di motivazione può riscontrarsi nella sentenza impugnata, pertanto il ricorso va rigettato e il ricorrente è tenuto a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dvuto per il ricorso (ex art. 13 D.P.R. n. 115/2002).

Cass., VI civ., sent. 21028/2015

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