Per la Corte non è necessario un danno concreto: quel che conta, ai fini della punibilità, è il mancato rispetto del c.d. ordine alimentare
di Valeria Zeppilli - C'è la proprietaria di un bar che ha deciso di fare una vera e propria scorta di hamburger: ne compra cinquanta chilogrammi e li surgela. Ma dimentica un'accortezza: non utilizza l'abbattitore termico.

Condannata alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli articoli 5 lettera b) e 6 del testo unico delle leggi sanitarie, la donna non ci sta. E la macchina della giustizia giunge sino alla fase di legittimità.

Così, con la sentenza numero 40772/2015, depositata il 12 ottobre (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha affrontato la spiacevole questione dell'offerta al pubblico, da parte degli esercizi commerciali, di prodotti alimentari non freschi.

Mentre la ricorrente sostiene che la salute pubblica non sia stata concretamente messa a rischio, l'orientamento dei giudici va in un senso completamente opposto. E l'ammenda viene confermata.

Per la Corte, infatti, la natura di reato di danno attribuita alla contravvenzione in esame, non richiede una concreta produzione di un danno alla salute, giacché l'interesse protetto dalla norma è quello del "rispetto del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura". 

Quel che conta, ai fini della punibilità, ha spiegato la S.C., è il mancato rispetto di siffatto ordine alimentare, ovverosia l'assenza di garanzia che il prodotto pervenga al consumo nelle condizioni igieniche necessarie e tale violazione è sufficiente ad integrare il reato di danno in esame, senza che sia necessario che vi sia stato un danno alla salute. 

A tal fine, inoltre, pur essendo necessario accertare che le modalità di conservazione siano idonee in concreto a determinare il pericolo di un danno (o di deterioramento delle sostanze), non è indispensabile disporre analisi di laboratorio o perizie, ben potendo il giudice basarsi su altri elementi di prova, come la testimonianza degli ispettori, laddove lo stato di cattiva conservazione sia palese, e, pertanto, rilevabile da una semplice ispezione. 

E nel caso di specie, posto che nella procedura di surgelo mancavano un piano di autocontrollo, l'abbattitore di temperatura e il termometro esterno, gli alimenti non possono che essere considerati in stato di cattiva conservazione

Corte di cassazione testo sentenza numero 40772/2015
Valeria Zeppilli

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