Solo lo stato di necessità può essere idoneo a far annullare, in casi eccezionali, la sanzione per chi sosta in area pedonale
di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 940/2015, il Tribunale di Livorno ha recentemente chiarito che sostare in una zona pedonale è una trasgressione sempre multabile.

Non importa che a porre in essere la violazione sia un cittadino disabile: per poter evitare di pagare, l'unica strada è quella di fornire la prova di essere stati impossibilitati a lasciare la macchina nelle vicinanze dell'area interessata.

Così, il Tribunale toscano ha ribaltato la decisione emessa in primo grado dal Giudice di pace, con la quale erano state annullate ben dodici contravvenzioni elevate a carico di una donna disabile che, domiciliata nella zona pedonale, era solita parcheggiare in divieto di sosta.

Del resto, la pedonalizzazione dell'area era antecedente alla decisione della donna di stabilire lì il proprio domicilio ed ella non era neanche riuscita a dimostrare lo stato di necessità idoneo a far annullare, in casi eccezionali, un tal genere di sanzioni.

Oltretutto detta prova, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere ancora più rigorosa, stante la serialità delle contestazioni.

Chiaro è il collegamento della pronuncia in analisi con quanto già stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 168/2012, nella quale si è chiarito che il permesso speciale concesso ai disabili dà loro esclusivamente la possibilità di parcheggiare nelle zone riservate e non anche quella di parcheggiare ovunque essi vogliano, men che meno in divieto di sosta.

Valeria Zeppilli

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