In sostanza non importa che la cartelle di pagamento emesse dal fisco siano prive del nome e della sottoscrizione del funzionario responsabile: in assenza di contestazione nei termini, la procedura di riscossione può essere legittimamente avviata.
Del resto, secondo quanto chiarito dai giudici, l'ordinamento fiscale costituisce un sottosistema rispetto al diritto amministrativo, con la conseguenza che ad esso non è direttamente applicabile il regime di diritto sostanziale e processuale dei vizi di invalidità dell'atto.
Ed è proprio da tale rapporto di specie a genere sussistente tra i due ordinamenti che discende la circostanza che le norme amministrative possono essere applicate in materia fiscale solo se non sono derogate o non risultano incompatibili con le norme speciali tributarie.
Nel caso di specie osta all'estensione del regime di diritto amministrativo la circostanza che il legislatore fiscale ha ricompreso tutti i vizi idonei ad inficiare la validità dell'atto tributario all'interno della nullità tributaria, con la conseguenza che i provvedimenti del fisco, in difetto di impugnazione da parte del contribuente entro i previsti termini di decadenza, si consolidano anche se viziati da nullità, divenendo definitivi ed esigibili.
Con buona pace dei contribuenti.
Corte di cassazione testo sentenza numero 18448/2015