Il protesto

Il protesto è quell'atto pubblico con il quale l'ufficiale giudiziario attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento di una cambiale tratta, di un assegno bancario o di un vaglia cambiario. Sono ufficiali levatori, autorizzati a redigere il protesto anche il Notaio e il Segretario Comunale

La levata del protesto

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Esso va effettuato entro termini differenti a seconda del titolo di credito al quale si riferisce: nel dettaglio, entro un anno dalla data di emissione per le cambiali a vista, entro due giorni successivi alla scadenza per le cambiali a data certa, entro la scadenza utile del termine di presentazione degli assegni.

Elenco dei protesti

Una volta redatti dagli ufficiali levatori, gli elenchi di protesto vengono trasmessi ogni mese al presidente del tribunale della circoscrizione, il quale a sua volta li inoltra al presidente della camera di commercio competente per territorio il primo giorno del mese successivo.

Entro i dieci giorni seguenti, ogni singolo protesto è pubblicato nell'Elenco Ufficiale dei Protesti

Forma del protesto

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Secondo le previsioni di cui alla legge assegno, alla legge cambiaria e alla legge n. 349/1973, il protesto deve indicare la data, completa di giorno, mese e anno, in cui è effettuata la richiesta di pagamento; il nome del soggetto che ha fatto istanza di protesto; i luoghi in cui è fatto e le ricerche svolte; l'oggetto delle richieste di accettazione o pagamento del titolo; l'identificazione dei destinatari del protesto, effettuata attraverso l'indicazione di nome, domicilio, luogo e data di nascita per le persone fisiche e di denominazione sociale e sede per le società; la fedele indicazione delle risposte avute o l'indicazione dei motivi per i quali non se ne è avuta alcuna. 

Effetti del protesto

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Il protesto ha la funzione di rendere possibile l'azione di regresso (ad esempio contro il girante o l'avallante). 

Il protesto garantisce così al creditore di intraprendere tale azione nei confronti dei debitori inadempienti interrompendo altresì la prescrizione con efficacia pari a quella di una costituzione in mora. 

Termini del protesto

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L'omissione o la tardiva levata del protesto comporta, per il creditore, la decadenza dall'azione di regresso

I termini per levare il protesto, ex art. 51 l. camb., sono:

- in caso di protesto per mancato pagamento: per cambiali a data certa e a certo tempo data entro la scadenza; per cambiali a vista e a certo tempo vista entro un anno dall'emissione; per assegni entro la scadenza della presentazione;
- in caso di protesto per mancata accettazione: per cambiali a giorno fisso e a certo tempo data o vista entro uno dei due giorni feriali successivi al giorno in cui la cambiale è pagabile.

Protesto illegittimo

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Può ben accadere che una levata di protesto sia illegittima o errata sia per vizi di forma che per vizi di merito. 

Illegittimità levata del protesto per vizi di forma

Quando la levata di protesto è illegittima o errata per vizi di forma, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge numero 77 del 1955, i soggetti interessati possono rivolgersi alla camera di commercio per la cancellazione del protesto.

Nel dettaglio, sono soggetti interessati, coloro che hanno illegittimamente o erroneamente subito levata di protesto a proprio nome, i pubblici ufficiali incaricati della levata, l'azienda di credito o l'ufficio postale che abbiano proceduto alla levata. 

Illegittimità levata del protesto per vizi di merito

Nel caso, invece, in cui l'illegittimità o l'erroneità della levata del protesto attenga a vizi di merito, per ottenerne la cancellazione sarà necessario rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria affinché proceda all'accertamento della concreta sussistenza delle ragioni che hanno portato alla levata. 

Infatti, le camere di commercio non sono autorizzate ad entrare nel merito di quanto riportato nel protesto. 

Danno da protesto illegittimo

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L'illegittimità di un protesto può anche dare luogo al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, in capo a colui che ha immotivatamente subito la levata. 

La giurisprudenza, infatti, ormai da diverso tempo riconduce tale fattispecie nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c.

In ogni caso, come confermato anche dalla Cassazione (per tutte sentenza n. 7661/2015), su colui che ha subito il protesto grava la prova dell'avvenuta lesione della reputazione, anche commerciale, e la riduzione del valore della persona, senza che sia sufficiente che egli si limiti a dedurre l'esistenza di un pregiudizio subito a seguito del protesto illegittimo. 

Data: 15 gennaio 2021

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