Le
scarpate stradali sono da considerarsi parti delle strade su cui insistono, in quanto pertinenze la cui
staticità influisce sull'agibilità delle strade stesse. In tal senso, esse possono essere paragonate ai fossi e alle banchine.
Del resto, lo stesso articolo 3, n. 10), del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada) prevede espressamente che in assenza di atti di acquisizione o di fasce di esproprio di progetto, i confini stradali vadano rinvenuti nel piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o nel ciglio superiore della scarpata, se la strada è in trincea.
I soggetti onerati della manutenzione delle scarpate
Da quanto detto, deriva che proprietario delle scarpate e onerato del loro mantenimento è esclusivamente l'ente proprietario della strada. I privati proprietari dei fondi limitrofi, invece, non hanno alcun obbligo in tal senso.
Su questi ultimi, piuttosto, ricade un obbligo manutentivo relativamente alle ripe che sono situate nei fondi limitrofi alle strade, ovverosia relativamente a quelle zone di terreno immediatamente sovrastanti o sottostanti le scarpate.
Sulla base dell'articolo 31 del Codice della strada, infatti, i proprietari delle ripe sono chiamati a mantenerle in una condizione tale da non rischiare di causare frane, cedimenti o ingombri delle strade, cadute di massi o materiali o qualsiasi ulteriore insidia atta a generare danni.
Del resto, l'ente proprietario della strada, pur se chiamato, ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada, a provvedere alla manutenzione e alla pulizia non solo della sede stradale in senso stretto ma anche delle sue pertinenze, non può veder esteso il proprio obbligo di tutela della sicurezza degli utenti della strada sino al punto di doversi occupare della gestione anche di zone estranee ad essa, pur se circostanti.
Il parere n. 2158/2012 del Consiglio di Stato
Sulla questione si sono espressi in diverse occasioni sia i giudici di merito che i giudici di legittimità, ma una particolare rilevanza la assume il parere numero 2158 reso dal Consiglio di Stato in data 9 maggio 2012 (qui sotto allegato), con il quale, nel respingere il ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica fatto da un privato cittadino avverso una delle numerose ordinanze emesse dai Comuni nei confronti dei proprietari dei fondi limitrofi alle sedi stradali, si è fatta chiarezza circa i confini degli obblighi manutentivi dei privati rispetto a quelli degli enti gestori delle strade.
Tale parere risulta rilevante, peraltro, anche per aver precisato, confermando la sentenza della Cassazione n. 1730 del 25 giugno 2008, come per la definizione di "strada" (e in conseguenza della scarpata) assuma rilievo la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà.
Consiglio di Stato testo parere n. 2158/2012
Parere Numero 02158/2012 del 09/05/2012
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 15 giugno 2011
NUMERO AFFARE 01799/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Sergio Ventura avverso l’ordinanza del Comune di Terni concernente esecuzione di lavori su terreni confinanti con strada pubblica;
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 0005437 dell’8 aprile 2010, pervenuta il giorno successivo, con la quale il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giuseppe Roxas;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;
Premesso:
Con ordinanza n. 0013217 del 21 gennaio 2009, il sindaco del Comune di Terni, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267 del 2000, ha intimato a tutti i proprietari ed ai soggetti aventi titolo sui terreni confinanti con il corpo delle strade di pubblico transito, di tenere regolate le siepi, togliere i rami che si protendono oltre il confine stradale, rimuovere gli alberi che cadono sul piano stradale, non piantare alberi, siepi, piantagioni nelle fasce di rispetto laterali alle strade all’esterno di centri abitati relativamente ai tratti in rettilineo o in curva, nonché nelle aree di visibilità in corrispondenza delle intersezioni.
L’ordinanza prevede che i suddetti lavori debbano essere eseguiti entro il 20 maggio 2009, disponendo, in caso di violazione, l’avvio di azioni di tutela ed ingerenza straordinaria con rivalsa della spesa a carico dell’inadempiente e con irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge per le specifiche violazioni accertate secondo le procedure di cui all’art. 211 del Codice della Strada, salvi gli interventi di indifferibile urgenza.
Avverso tale ordinanza propone ricorso straordinario al Capo dello Stato il signor Sergio Ventura, proprietario di alcune particelle di terreno prospicienti strade, chiedendone l’annullamento per eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.
In sintesi il ricorrente, premesso che le strade di interesse sono diventate di pubblico transito raramente per cessione volontaria ma soprattutto per acquisizione appropriativa e/o accessione invertita, con ampliamenti non risultanti in catasto (per cui pende causa civile attivata dal ricorrente), ritiene che le opere imposte relativamente alle scarpate confinanti con la strada siano di competenza del Comune.
Ciò in quanto l’area di pertinenza sotto la responsabilità del Comune è delimitata dal “confine stradale” inteso come “limite del corpo stradale che contiene la sede stradale, ovvero la carreggiata e le fasce di pertinenza (comprese le scarpate), come afferma peraltro la stessa ordinanza imponendo il taglio “dei rami che protendono oltre il confine stradale”.
Doglianze queste ribadite e sviluppate con memoria aggiunta presentata, a confutazione delle controdeduzioni del Comune, in data 4 gennaio 2010.
L’Amministrazione, acquisite le controdeduzioni del Comune, che deduce preliminarmente la inammissibilità del ricorso per difetto di concretezza dell’interesse fatto valere, ritiene chiede conclude per la reiezione del ricorso.
Considerato:
Pur considerando che il gravame è volto avverso un atto generale e che il ricorrente non fornisce una prova concreta degli effetti immediati dell’atto sulla propria situazione fattuale, ritiene la Sezione di poter considerare il ricorso ammissibile, tenuto conto che trattasi di atto potenzialmente in grado di incidere sui diritti e interessi del ricorrente, in quanto proprietario di aree confinanti con strade pubbliche.
Nel merito il ricorso è da respingere.
In ordine alle connotazione dei luoghi effettuata dal ricorrente, va considerato come, per la definizione di “strada”, assuma rilievo, ai sensi dell’art. 2, comma primo, del codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà (cfr., Cass. Sez. II, sent. 17350 del 25 giugno 2008).
Quanto sopra premesso, l’ordinanza gravata è volta a precisare e ad imporre gli obblighi manutentivi, ordinari e straordinari, previsti ai fini della sicurezza, che incombono sui proprietari e gli aventi titolo dei terreni confinanti con il “corpo stradale”.
In tesi del ricorrente, poiché l’art. 3, punto 10, del d. leg.vo n. 285 del 1992 stabilisce che, “qualora non vi siano atti di acquisizione o fasce di esproprio di progetto, come nel suo caso, il “confine stradale” è identificato “nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”, gli obblighi manutentivi ed il taglio dei sensi insistenti sulla strada e involgenti le scarpate non sono legittimamente addossabili ai privati.
Va considerato che l’atto impugnato, nell’imporre ai confinanti gli obblighi ivi previsti, nel richiamare esplicitamente la normativa vigente al riguardo, non appare adottato in violazione della suddetta normativa.
Invero, l’ordinanza impone gli obblighi e l’esecuzione dei lavori, relativamente a coloro che siano proprietari o abbiano comunque titolo nei terreni “confinanti” con il corpo stradale.
Al riguardo l’art. 14 del codice della strada assegna all’ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, ma tale obbligo non si estende alle aree estranee circostanti, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade.
Le ripe, ai sensi dell’art. 31 del codice della strada, devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale.
Tale impianto normativo non è contraddetto dall’ordinanza in questione, diretta a soggetti responsabili di terreni privati posti oltre il confine stradale, mentre rimangono a carico del Comune gli interventi riguardanti le strade in quanto tali, comprese le fasce di rispetto e le scarpate, ferma rimanendo, ovviamente, l’eventuale responsabilità del confinante che abbia illecitamente operato sulla sede stradale medesima.
Il ricorrente, d’altra parte, non evidenzia situazioni concrete che possono, nei suoi confronti, concretare una illegittima applicazione dell’ordinanza in questione che, se verificata, potrà determinare l’attuazione di specifici rimedi contenziosi.
Né assumono consistenze le osservazioni svolte in ordine alla procedura sanzionatoria di cui l’atto impugnato fa ricognizione, coerente alle disposizioni normative vigenti, mentre non assume alcun rilievo la lamentata entità delle spese necessarie ad assicurarne l’adempimento delle prescrizioni, in luogo di una astratta azione preventiva, che rientra a pieno titolo nei poteri-doveri della Pubblica Amministrazione.
Per le esposte considerazioni l’atto impugnato non è affetto dai lamentati vizi di legittimità ed il ricorso è da respingere.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Roxas Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola