"2.1. La Corte di merito, pur affermando rispetto ai motivi di appello proposti, che "la doglianza è infondata ai limiti dell'inammissibilità" argomenta nel senso della mancanza di specificità.
Solo per la "interpretatio contra stipulatorem" afferma che opera solo nel caso di dubbia interpretazione, che non ricorre e non sarebbe stata contestata con i motivi non specifici.
2.2. Il motivo di ricorso è formulato nel rispetto dell'art. 366 c.p.c., n. 6.
Infatti, in esso sono riprodotti i motivi di appello dei quali si assume la specificità e l'atto di appello è contenuto nel fascicolo di parte prodotto (da ultimo, Cass. 10 gennaio 2012, n. 86).
Inoltre, in presenza della chiara deduzione della nullità della decisione per la violazione di norme processuali, non rileva che il ricorrente non abbia fatto espresso riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4, essendo chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. Un. 24 luglio 2013 n. 17931).
2.3. La specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., è verificabile dal giudice di legittimità direttamente, attraverso l'interpretazione autonoma dell'atto di appello.
La corte è giudice del fatto processuale e può esaminare i motivi di appello per decidere se sono o meno inammissibili rispetto alla specificità prevista.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto (inteso come fatto processuale) ed è perciò investita del potere di procedere direttamente all'esame ed alla valutazione degli atti del processo di merito (es:, Cass. n. 14098 del 2009, n. 11039 del 2006, n. 24817 del 2005).
Oggi, dopo la pronuncia delle Sez. Un. n. 8077 del 2012, tale potere di esame diretto è stato affermato anche per l'ipotesi in cui il giudice di merito, nell'applicazione delle norme processuali, abbia interpretato gli atti processuali della parte.
Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto emerso perchè il principio consolidato suddetto non sempre si era armonizzato con l'altro principio - che assegna in via esclusiva al giudice di merito il compito di interpretare gli atti processuali di parte, e quindi di individuarne il significato ed il contenuto giuridico - in base al quale il sindacato della Cassazione è circoscritto ai soli eventuali vizi di motivazione nei quali detto giudice di merito fosse eventualmente incorso nell'espletamento di tale compito.
Si è affermato che "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)".
Il principio ha avuto successiva applicazione in riferimento all'art. 342 c.p.c., essendo stato di recente affermato che "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda" (Cass. n. 15071 del 2012).
In definitiva, quando la Corte giudica sulla violazione delle norme processuali: applica direttamente le stesse per verificare la conformità degli atti processuali al modello legale e, quando accoglie, definisce il giudizio sul punto traendo le conseguenze della ritenuta invalidità e non ha bisogno di rinviare al giudice di merito per l'applicazione delle norme enunciando il principio di diritto. In sostanza, decide "nel merito" nel senso della "definizione del giudizio", almeno, quanto alla questione attinente alla violazione delle norme processuali.
2.4.Dalla giurisprudenza di legittimità emerge che l'atto di appello deve essere idoneo al raggiungimento del suo scopo, che ha natura di revisio prioris instantiae, per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Per questo il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante finalizzate ad inficiare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 16 del 2000; n. 10401 del 2001; n. 14251 del 2004).
Il confronto con il modello legale di specificità dei motivi previsto dall'art. 342 c.p.c., (nella formulazione applicabile ratione temporis prima della novella del 2012) induce a ritenere che i motivi di appello siano stati formulati nel rispetto di tale modello.
Nella specie, l'appellante, dopo aver sintetizzato la sentenza di primo grado, sostiene l'esistenza della copertura assicurativa, e, a tal fine, richiama le clausole da cui si ricaverebbe anche la copertura di cose di terzi in consegna o custodia, anche durante le operazioni di prelievo e consegna presso clienti. Con riferimento alla esclusione generale per incendio, sostenuta dal giudice di primo grado, richiama la clausola che ne prevede l'assicurabilità sottoscrivendo una garanzia e sostiene di averla sottoscritta.
2.5. Pertanto, ritenuta la violazione processuale con diretta applicazione della norma violata e decisione sul "merito processuale", che definisce il giudizio in ordine all'esistenza di specifici motivi di appello quanto al rapporto tra T. e l'Assicurazione, la sentenza è cassata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili i suddetti motivi e la Corte cui si rinvia dovrà esaminarli nel merito.
3. La Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, cui la causa è rimessa, deciderà anche le spese processuali del giudizio di cassazione."