di Valeria Zeppilli - L'appello civile può risultare inammissibile per una serie variegata di ragioni, contemplate in diverse norme del codice di rito. Tra di esse rientra anche l'inammissibilità collegata all'inesatta o incompleta esposizione dei motivi del gravame, prevista e disciplinata dall'articolo 342 del codice di procedura civile.
- L'inammissibilità per ragioni inerenti ai motivi
- La motivazione dell'appello
- La riforma del 2012 sull'inammissibilità
- La giurisprudenza sull'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'inammissibilità per ragioni inerenti ai motivi
In particolare tale norma, dopo aver chiarito che l'appello va proposto con citazione, che esso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 163 c.p.c. e che deve essere motivato, si sofferma sugli elementi che la motivazione deve necessariamente contenere, a pena di inammissibilità.
Le parti da modificare
Innanzitutto, nel redigere l'appello, l'appellante deve indispensabilmente indicare le parti del provvedimento che intende impugnare.
Deve inoltre precisare quali modifiche vengono richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado.
La violazione di legge
In secondo luogo, affinché l'appello possa dirsi ammissibile, nella sua motivazione non può mancare l'indicazione delle circostanze da cui deriva la lamentata violazione della legge e la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La riforma del 2012 sull'inammissibilità
L'attuale formulazione dell'articolo 342 c.p.c. è figlia della riforma del 2012 che ha ridisegnato in maniera significativa la forma dell'atto di appello.
Prima, infatti, la norma in analisi si limitava a richiedere per l'appello, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 163, "l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione".
L'esposizione sommaria dei fatti
Nel dettaglio, per esposizione sommaria dei fatti si intendeva una narrazione della vicenda alla base del contenzioso e dello svolgimento del giudizio di primo grado, fatta in maniera sintetica e con lo scopo di rendere il giudice dell'appello edotto dei termini effettivi della controversia.
I motivi specifici
I motivi specifici, invece, erano quelli con i quali veniva individuato esattamente l'oggetto dell'impugnazione e che si estrinsecavano in una contestazione specifica e non vaga del percorso logico e argomentativo seguito dal giudice di primo grado ai fini della sua decisione.
Il nuovo atto d'appello
Con la riforma del 2012 e la soppressione degli elementi formali appena analizzati, quindi, l'atto d'appello ha assunto una veste nuova: se non vuole rischiare l'inammissibilità, l'appellante non deve più procedere all'esposizione sommaria dei fatti e all'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, ma deve indicare in maniera esatta al giudice sia le parti appellate, sia le modifiche richieste, sia le circostanze che comportano la violazione di legge, sia, infine, la rilevanza concreta di queste ultime.
La giurisprudenza sull'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Sui motivi di inammissibilità dell'appello previsti dall'articolo 342 del codice di procedura civile, la giurisprudenza della Corte di cassazione successiva al 2012 ha avuto modo di confrontarsi in più occasioni.
Ecco quanto statuito nelle più recenti sentenze:
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. n. 27199/2017).
"L'art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass. n. 21336/2017).
"Deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54: -) non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; -) non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso; -) non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: -) la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto; -) gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione" (Cass. n. 10916/2017).
"Il nuovo testo normativo non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice" (Cass. n. 4541/2017).
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