Entra oggi in vigore la l. n. 68/2015 che introduce cinque nuovi reati ambientali nel codice penale. In allegato il testo della legge

di Marina Crisafi - È pienamente operativa da oggi la nuova legge sui reati ambientali, approvata il 19 maggio scorso dal Senato e approdata ieri in Gazzetta Ufficiale (n. 122/2015).

La l. n. 68/2015 entra in vigore, a pochi giorni dalla scadenza del 2 giugno prossimo, data entro la quale la Commissione Europea chiederà conto degli interventi effettuati per mettersi in regola con le discariche, fatto per il quale l'Italia era già stata sanzionata nel 2013 dalla Corte di Giustizia ( cause C-333/13 e C-196/13 ).

Via libera, dunque, all'inserimento nel codice penale dei 5 delitti ad hoc che mirano a sanzionare a tutto campo gli ecoreati: inquinamento e disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo ed omessa bonifica.

Sanzioni inasprite e mano più pesante sui termini di prescrizione per la persecuzione dei delitti di nuovo conio, ma anche possibilità di ravvedimento operoso, con sconti di pena dalla metà ai due terzi.

Queste, in sintesi, le principali novità introdotte dalla l. n. 68/2015, insieme a numerose aggravanti, tra cui quella per i sodalizi mafiosi finalizzati al "business ambientale", e alla possibilità di confisca (anche preventiva), salvo che l'imputato provveda a mettere i luoghi in sicurezza o al loro ripristino.

Non sarà invece punita con la reclusione la tecnica dell'air gun, consistente nelle esplosioni sottomarine per le attività di ricerca e ispezione finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, visto che la norma è stata stralciata alla Camera e in via definitiva al Senato (leggi "Ddl ambiente è legge: chi inquina paga ma niente carcere per l'air gun"). 

Il testo della legge n. 68/2015

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