Obiettivo ancora aperto su Milano

TRIBUTARIO FLASH

Le lente dell'avvocato sul problema fiscale

di Ilaria Corridoni

Avvocato Cassazionista Master Tributario

 

In apertura di settimana, facendo espresso richiamo all'articolo a mia firma, che abbiamo già pubblicato il 22 maggio 2015 e che trovate su LIA Law in Action sotto il titolo "Dirigenti decaduti: lo stato dell'arte", debbo dedicare una trattazione mirata alla sentenza depositata il 19 maggio u.s. dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, rubricata al n°2184/2015.

Ne vedremo le principali ripercussioni di carattere processuale.

Milano è da sempre un punto importante di riferimento in ogni ambito del diritto.

La pronuncia summenzionata rappresenta la progressione che dobbiamo affrontare nella disamina del tema caldo dei "dirigenti senza concorso" e per guardare agli step che verosimilmente si succederanno a venire con un ritmo sostenuto.

E' andata ieri su Italia Oggi, insieme ad un articolo del Vice Direttore Marino Longoni, una summa sulle sentenze emesse ad oggi dalla Commissioni di merito, con alcuni commenti interessanti.

La Regionale di Milano arriva sul problema recando disamina approfondita e piuttosto articolata in punto di diritto, stabilendo dei principi cardine di fondamentale importanza.

Richiama la nota sentenza n.37/2015 della Consulta e stabilisce di conseguenza quanto segue:

- sono decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali (art. 8, c. 24 DL 16/2012; art. 1, c. 14, DL 150/2013; art. 1, c. 8, DL 192/2014);

- sono illegittimi tutti gli atti da essi firmati;

- in base alla legge 241/1990, richiamata dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, in GU n. 36/2001, gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal direttore o, per delega di questi, da altri dirigenti o funzionari a seconda della rilevanza e complessità degli atti.

Preme a questo punto ricordare quanto ho già evidenziato nell'articolo surrichiamato del 22 maggio 2015 (in Lia Law in Action con il titolo "Dirigenti decaduti: lo stato dell'arte") circa i limiti e i requisiti di una valida delega di firma.

Il difensore tributario ricordi sempre di esaminare il testo completo dei documenti che l'Agenzia produrrà in giudizio e dei relativi allegati!

Il Giudice Regionale Milanese prosegue evidenziando che la legge 241 cit. sancisce all'art. 21 septies la nullità assoluta dei provvedimenti viziati "per difetto assoluto di attribuzione".

Gli avvisi firmati da un dirigente "senza concorso", decaduto, illegittimamente nominato, sono nulli per violazione degli art. 42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972 e specificamente per incompetenza.

C'è quindi un passo fondamentale in cui il Collegio d'appello di Milano si esprime negando che le regole interne dell'Amministrazione finanziaria, pur alla luce di certa giurisprudenza di Cassazione che l'ufficio tenta di addurre a sostegno delle proprie difese, consentano di ritenere validi gli atti firmati da semplici funzionari se questi non sono stati validamente delegati.

Sono da considerarsi validamente delegati alla firma solo coloro che tale delega (ndr: purchè sia nominativa, completa, per circoscritti ambiti di spazio e di tempo) abbiano ricevuto da dirigente nominato a seguito di pubblico concorso e non ex lege come di fatto avvenuto sino all'intervento della Consulta.

Viene ulteriormente richiamata la giurisprudenza di legittimità già citata nel mio pezzo del 22 maggio 2015 (in Lia Law in Action con il titolo "Dirigenti decaduti: lo stato dell'arte"), che per brevità non ripropongo e che tratta della violazione dell'art. 42 DPR 600/73.

Tale vizio di incompetenza può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato anche d'ufficio.

Questa attualmente è la cresta dell'onda.

Chi non avesse sollevato eccezione nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, o in appello o persino dinanzi alla Corte di Cassazione, potrà ancora farlo e addirittura far valere il vizio in udienza perché questo consegue naturaliter dalla rilevabilità d'ufficio dello stesso.

La sentenza della Consulta non è un "documento" in senso tecnico e non vi è alcuna preclusione all'ostensione, alla citazione ed all'"utilizzo" dinanzi alle Corti.

Non occorre affatto, a parere di chi scrive, neppure la proposizione di "motivi aggiunti" ex art. 24 D. Lgs. 546/1992, perché tale espediente è da adottarsi quando ciò è reso necessario dal deposito, ad opera delle altre parti, di documenti non conosciuti.

Se l'Amministrazione producesse in giudizio documenti "nuovi" volti a contrastare l'eccezione del ricorrente sarà facoltà di questo presentare anche i cd. "motivi aggiunti", ma si rammenti che l'Agenzia, a norma dell'art. 58 D. Lgs. 546/1992, può produrre "documenti nuovi" anche in grado d'appello.

La partita è aperta.

Potrà essere sempre presentata una memoria nei modi e termini di legge se serve alla tranquillità del difensore tributario e aiuta a lumeggiare i termini della questione con degli spunti interessanti e pertinenti che le Corti dovranno raccogliere via via, man mano che la vicenda si "chiarirà".

Neppure questa però è indispensabile, stante che il vizio discende da una pronuncia di incostituzionalità delle norme su cui poggiava l'impianto delle deleghe e delle nomine dirigenziali, come abbiamo visto è rilevabile d'ufficio e - diciamo così - non è sanabile.

Speriamo che il tema respiri in virtù di pronunce ponderate ed autorevoli e di consistenti, altrettanto autorevoli, interventi di dottrina.

Appuntamento al prossimo step su LIA Law in Action per le novità di rilievo.




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