Anche nel condominio minimo si applicano le regole di cui all'art. 1134 c.c. Il rimborso, quindi, spetta soltanto se si prova l'urgenza della spesa

di Marina Crisafi - Non ha diritto a nessun rimborso per il costo sostenuto per il rifacimento del lastrico solare, il proprietario dell'appartamento che abbia agito senza autorizzazione dell'assemblea o dell'amministratore, in mancanza della prova dell'indifferibilità della spesa.

Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 7457 del 14 aprile scorso, accogliendo il ricorso dell'altro (unico) condomino dell'edificio.

Confermando quanto affermato dal tribunale di Viterbo, in riforma della decisione del giudice di pace, infatti, la seconda sezione civile della S.C. ha ricordato come anche nel condominio c.d. minimo, il rimborso delle spese per la manutenzione delle parti comuni anticipate da uno dei condomini è disciplinato dall'art. 1134 c.c. e non dalle regole dettate dall'art. 1110 c.c. in materia di comunione in generale che postulano, invece, il diritto al rimborso delle spese sostenute in quanto necessarie per la conservazione della cosa comune.

Per cui, secondo la disciplina prevista dall'art. 1134 c.c. per il condominio, colui che ha assunto l'iniziativa individuale della gestione delle parti comuni, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, può avere diritto al rimborso soltanto se "si tratti di spesa urgente".

Urgenza che, nel caso di specie, non poteva certo desumersi dalla mera circostanza che il condomino avesse rinvenuto (circa un anno prima dell'inizio dei lavori) una macchia di umidità nel soffitto del proprio appartamento.

Sarebbe stato necessario, invece, ha concluso la Suprema Corte, dimostrare che le spese sostenute dal condomino richiedente il rimborso avessero il carattere della "indifferibilità", nel senso che non potevano essere rinviate senza causare pregiudizio o pericolo per la cosa comune.

Cassazione Civile, testo sentenza 7457/2015

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