La valutazione naturalmente varia da professione a professione; "per gli avvocati la responsabilità professionale deriva dall'obbligo di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato, che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti nel rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole".
L'attività del difensore non è quindi limitata alla mera difesa tecnica in giudizio, e pertanto una carenza collegabile a una o più delle predette attività è idonea a configurare responsabilità professionale. Nel caso di specie infatti l'avvocato aveva l'onere di informare i clienti circa la propria propensione a non proseguire il giudizio. Qui sotto il testo integrale della sentenza.
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