Una vecchia auto può essere “rifiuto pericoloso”? Per la Cassazione si ma solo se fuori uso e se contiene liquidi o componenti a rischio
Marina Crisafi |

Una vecchia auto può essere “rifiuto pericoloso”? Per la Cassazione si ma solo se fuori uso e se contiene liquidi o componenti a rischio

Lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3951 del 28 gennaio 2015

Un veicolo dismesso non può essere classificato come rifiuto pericoloso tout court, ma soltanto se è “fuori uso o se contiene liquidi o altre componenti pericolose”.

Lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3951 del 28 gennaio 2015, annullando la condanna di un uomo per il reato di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (ex art. 6, lett. d), nn. 1 e 2 del d.l. n. 172/2008).

Dopo la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Enna da parte della Corte d'Appello di Caltanissetta, l'imputato si era rivolto alla Cassazione dolendosi dell'erronea qualificazione quale rifiuto pericoloso del materiale ferroso costituito dallo scheletro di una Fiat Croma abbandonata da molto tempo su un fondo agricolo che lo stesso aveva prelevato giacchè priva di gasolio e altre sostanze infiammabili, al solo fine di procacciarsi il necessario per la sussistenza propria e della famiglia.

Per gli Ermellini il ricorso è fondato. Se non contiene liquidi o altre sostanze o componenti a rischio, non basta che il veicolo dismesso sia fuori uso per potersi considerare rifiuto pericoloso, hanno affermato i giudici della S.C., giacchè la legge include in tale categoria i rifiuti tenendo conto dell'origine e della stessa composizione, e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.  

Si tratta, dunque, di parametri vincolanti, ai quali la Corte territoriale non si è attenuta, limitandosi invece a ravvisare la pericolosità in considerazione della “natura e composizione di tutti i materiali utilizzati per la costruzione di un'autovettura di vecchia concezione e progettualità” valorizzando in tal modo un criterio non solo “implicitamente disconosciuto dalla legge”, posto che le diverse categorie indicate dal legislatore prescindono dall'epoca di fabbricazione del veicolo, ma che finisce altresì “per far coincidere tout court la natura pericolosa del rifiuto con la ‘vecchia' concezione dell'autovettura interessata senza che, peraltro, sia dato comprendere quale sarebbe il discrimine temporale da individuare con precisione”. Su quest'assunto, pertanto, la S.C ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo esame. 


Cassazione Penale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 3951

Cassazione Penale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 3951

Fatto

1. D.B.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per il reato di cui all’art.6 lett. d), nn. 1 e 2 del d.l. n. 172 del 2008 relativo alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Con un unico motivo lamenta l’erronea qualificazione come rifiuti pericolosi del materiale ferroso costituito dalla carcassa rimossa di una Fiat Croma abbandonata da tempo su un fondo agricolo e prelevata dall’imputato proprio perché priva di gasolio o sostanze infiammabili all’interno; di qui la riqualificazione del fatto all’interno della fattispecie ex art. 6, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 172 del 2008, con necessità di rideterminazione della pena sulla base di limiti edittali differenti, tenuto anche conto della condotta in concreto tenuta e volta a procacciarsi il necessario per la sussistenza propria e della famiglia.

Diritto

3. II ricorso è fondato.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, diversamente rientrando nella categoria 16.01.06 (prevista nell’allegato D, parte IV, del d.lgs. 26 aprile 2006, n. 152) e non potendo dunque essere qualificato come pericoloso (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 29973 del 21/06/2011, Rigotti, Rv. 251020; Sez.3, n. 5803/2008 del 19/12/2007, Baldini, non massímata). Infatti, l’art.184, comma 5, del d. Igs. n. 152 dei 2006 come modificato dall’art.11 del d.lgs. n. 205 del 2010, prevede che “L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’art. 183″; e detto allegato D, alla parte IV, considera come rifiuti pericolosi sotto la categoria 16.01.04 i veicoli fuori uso, mentre considera come rifiuti non pericolosi i veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (categoria 16.01) ed i veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (categoria 16.01.06).
Ciò posto, nella specie, la sentenza impugnata, in luogo di fare riferimento ai criteri posti dalla legge per ricondurre i veicoli fuori uso nell’una piuttosto che nell’altra categoria, si è limitata a ravvisare la natura pericolosa in considerazione della “natura e composizione di tutti i materiali utilizzati per la costruzione di un’autovettura di vecchia concezione e progettualità” in tal modo, dunque, valorizzando un criterio che, oltre ad essere implicitamente disconosciuto dalla legge (posto che le diverse categorie indicate dal legislatore appaiono evidentemente prescindere dall’epoca di fabbricazione del veicolo), finisce per far coincidere tout court la natura pericolosa del rifiuto con la “vecchia” concezione dell’autovettura interessata senza che, peraltro, sia dato comprendere quale sarebbe il discrimine temporale (evidentemente necessario per conferire certezza al criterio utilizzato) da individuare con precisione. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta.


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi