Quando la raccolta di biomasse per la produzione di fertilizzanti non è reato secondo una recente sentenza della Cassazione

Avv. Edoardo Di Mauro - Analizziamo una recente pronuncia della Cassazione Penale sull'attività di gestione non autorizzata di rifiuti.

Nel caso specifico si tratta di attività di raccolta di biomasse utilizzate per la produzione di fertilizzanti.

Cosa si intende per gestione di rifiuti?

Il T.U. Ambiente definisce attività di gestione "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati".

Reato di gestione non autorizzata

L'art. 256 del d. lgs. N. 152/2006, prevede che "fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

La decisione della Cassazione Penale

"Anche ritenendo che le biomasse raccolte siano effettivamente utilizzate per la produzione di fertilizzanti, l'impiego di rifiuti raccolti per la produzione di fertilizzante non integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, solo in presenza di determinate condizioni - costituite dal mancato superamento della soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio e dall'assenza di sostanze pericolose non previste nell'elencazione delle delibere regionali in materia". Questo il principio affermato dalla Cassazione penale con sentenza n. 47843/2017.

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