Una “semplice” spinta può rivelarsi fatale
e determinare la condanna per omicidio
preterintenzionale. È quanto è capitato al marito di una donna che spingeva
il nonno della moglie facendolo cadere a terra e causandogli la frattura del
femore sinistro. L'anziano veniva ricoverato in ospedale e dimesso in (apparenti)
discrete condizioni generali, ma ospitato presso una casa di riposo, per una
settimana, moriva per la c.d. “sindrome
di allettamento”.
Per il marito
della nipote si profila subito la condanna
(oltre che per maltrattamenti a danno della moglie) anche per omicidio preterintenzionale.
L'uomo, pertanto,
si rivolge alla Cassazione, impugnando la sentenza della Corte d'Assise d'Appello
di Palermo e lamentando la mancanza del nesso di causalità, considerato che la
vittima era stata dimessa in condizioni generali discrete e che la morte era
dipesa dalla mancanza di assistenza sanitaria, farmacologica o riabilitativa presso
la casa di riposo.
Ma la Cassazione non ha dubbi.
Confermando la
sentenza della Corte d'Appello, la S.C., con sentenza n. 2772 depositata ieri, ha ritenuto evidente il
collegamento tra la condotta contestata e la morte del nonno, pur in assenza di
autopsia.
Tra le possibili
cause che in astratto potevano aver cagionato la morte del nonno, era la sindrome di allettamento (o da
decubito protratto) la causa che poteva rasentare la certezza, la quale, ad
avviso della Cassazione, “è direttamente
riconducibile all'evento traumatico, per cui deve escludersi la sussistenza
di una causa sopravvenuta indipendente, capace di interrompere il nesso di
causalità, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.”.
A nulla sono
valse, pertanto, le generiche doglianze dell'imputato sulla responsabilità per
negligenza della casa di cura, il ricorso per la S.C. è inammissibile. Ne consegue, dunque, la conferma della
condanna per omicidio preterintenzionale e al pagamento delle spese processuali.
Vedi anche nella sezione delle guide legali: L'omicidio preterintenzionale
Cassazione Penale, testo sentenza 21 gennaio 2015, n. 2772
Cassazione Penale, sentenza 21 gennaio 2015, n. 2772
Fatto
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise d'appello di Palermo riformava parzialmente, per il riconoscimento delle attenuanti generiche, la decisione della Corte di assise di Palermo in data 2 dicembre 2011, con la quale D.R. A. era condannato alla pena di giustizia per i1 delitti st maltrattamenti in danno della moglie L. V. e di omicidio preterintenzionale in danno di T.P., nonno della donna, a seguito di una frattura del femore sinistro, riportata per una caduta causata da una spinta dell'imputato.
2. Contro la decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. G. S., il quale deduce violazione dell'articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., per difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo al nesso di causalità, poiché la vittima, all'atto della dimissione dall'ospedale Cervello di Palermo, era in apparenti discrete condizioni generali, mentre dal 1 settembre 2008 al 7 settembre 2008 fu ospitato presso la casa di riposo "Padre Pio" privo di qualsiasi assistenza sanitaria, farmacologica o riabilitativa, per cui la morte poteva essere stata causata dall'immobilità forzata cui era stato costretto per una settimana.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 La sentenza impugnata, con una articolata motivazione (pagine da 14 a 21), illustra le ragioni per le quali doveva ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta contestata e la morte del Tullio, pur in assenza di un'autopsia.
1.2 La vittima era stata dimessa in condizioni generali stabili dopo sette giorni dalla rottura del femore ed aveva subito un progressivo peggioramento nella casa di riposo "Padre Pio", senza ricevere alcuna assistenza sanitaria. Il consulente del pubblico ministero aveva indicato cinque possibilil cause che in. astratto potevano aver cagionato la morte; la Corte, però, esaminandole singolarmente, ne ha esclusi quattro, in considerazione dello scarso o addirittura nullo coefficiente di plausibilità delle prime due (infarto acuto del miocardio e accidente vascolare cerebrale acuto) e della stretta dipendenza dal fatto traumatico contestato all'imputato di altre due (la complicanza di tipo trombolitico e l'insorgenza di una broncopolmonite terminale), concludendo che la quinta causa, la sindrome di allettamento, o sindrome da decubito protratto, rasenta la certezza e che essa trova precisa rispondenza nelle acquisizioni probatorie. Tale causa è direttamente riconducibile all'evento traumatico, per cui deve escludersi la sussistenza di una causa sopravvenuta indipendente, capace di interrompere il nesso di causalità, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen..
2. II ricorrente propone una generica doglianza riguardante la negligenza dei responsabili della casa di cura, ignorando del tutto le pertinenti e, di per sè, non censurabili risposta fornite dalla Corte, per cui l'atto di impugnazione non rispetta il requisito di cui all'art. 581 c.p.p., lett. c), secondo il quale devono essere enunciati ^(60)i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta'. Tale norma ha l'evidente significato di imporre al titolare del diritto di impugnazione di individuare i capi e i punti dell'atto impugnato che si intende sottoporre a censura e di esprimere un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi, formulando argomentazioni che espongano critiche analitiche (e, in definitiva, le ragioni del dissenso rispetto alle motivazioni del provvedimento impugnato), le quali siano capaci di contrastare quelle in esso contenute, al fine di dimostrare che il ragionamento dei giudice è carente o errato.
2.2 La mancanza di specificità dei motivo, allora, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità.
3. Per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile.
3.1 Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
3.2 L'imputato va anche condannato alla rifusione delle spese di difesa sostenute:-.dalle parti civili nel :presente- giudizio di legittimità;che-si liquidano complessivamente in €2.500,00 in favore di T.B. e L. V. ed in €2.000,00 in favore di T.R., oltre accessori come per legge.
3.3 A norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in €2.500,00 in favore di T.B. e L.V. ed in €2.000,00 in favore di T.R. oltre accessori come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.