“È inutile suonare qui non vi aprirà nessuno”
cantava un vecchio refrain di Celentano e un uomo agli arresti domiciliari l'ha messo in pratica non rispondendo al citofono di notte, nonostante i ripetuti
tentativi della polizia. Ma la Cassazione conferma
la condanna per evasione.
A nulla valgono
le doglianze dell'uomo, il quale sosteneva che per l'accertamento specifico
della sua presenza casa non bastava certamente il tentativo di chiamata al
citofono, la cui mancata risposta poteva essere dovuta a varie ragioni, tra cui
il fatto che il tentativo era stato
effettuato in piena notte.
Per la
Cassazione, invece, la Corte d'Appello di Roma ha ragione e la verifica è
sufficiente per acclarare l'assenza illegittima dell'uomo dal proprio
domicilio.
Difatti, hanno
affermato i giudici del Palazzaccio, con sentenza n. 53550 del 23 dicembre 2014, “l'accertamento
dell'evasione va effettuato secondo le normali regole in tema di libero
convincimento senza alcuna previsione di prova legale”. Per cui la
questione relativa alla possibilità di un accertamento non diretto dell'assenza
del domicilio desunto, nel caso in esame, dalla condotta di mancata risposta
alla polizia da parte dell'imputato, va affrontata secondo i giudici “sotto il profilo dell'adeguatezza di una
motivazione fondata sulla modalità di accertamento sopra indicata”.
Tale adeguatezza
– ha aggiunto la S.C. “va considerata in relazione all'onere che non può che fare carico alla parte sottoposta al regime
di detenzione domiciliare di porsi in condizione di garantire la possibilità
di effettivo controllo della sua presenza in casa, in qualsiasi orario”.
In un siffatto
contesto, ha concluso la Corte rigettando il ricorso, “l'aver dato atto che la polizia giudiziaria che svolgeva i controlli ha
proceduto alla ricerca della persona presso il domicilio mediante l'uso delle
apposite suonerie e con azione ripetuta è motivazione adeguata ed esente da
vizi logici”.
Cassazione Penale, testo sentenza 23 dicembre 2014, n. 53550
Cassazione Penale, sentenza 23 dicembre 2014, n. 53550
Fatto
[...] propone ricorso a mezzo dei proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3 marzo 2014 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 10 luglio 2009, lo condannava per il reato di evasione commesso il 15 aprile 2007. A sostegno della impugnazione deduce la violazione di legge per essere stata ritenuta la sua responsabilità senza un effettivo accertamento della assenza dal domicilio, accertamento che certamente non poteva essere limitato al tentativo di chiamata al citofono in orario notturno in quanto la mancata risposta era elemento equivoco per le varie ragioni che la potevano giustificare pur essendo il ricorrente in casa.
Diritto
Il ricorso è infondato.
Il ricorso deduce esservi una violazione di legge per la prova utilizzata a carico, ma tale violazione non è configurabile in quanto l'accertamento della evasione va effettuato secondo le normali regole in tema di libero convincimento senza alcuna previsione di prova legale. Perciò la questione relativa alla possibilità di un accertamento non diretto dell'assenza del domicilio, nel caso in esame desunto da una condotta di non risposta alla polizia recatasi per il controllo, va affrontata sotto il profilo dell'adeguatezza di una motivazione fondata sulla modalità di accertamento sopra indicata.
Tale adeguatezza va considerata in relazione all'onere che non può che fare carico alla parte sottoposta al regime di detenzione domiciliare di porsi in condizione di garantire la possibilità di effettivo controllo della sua presenza in casa, in qualsiasi orario.
In tale contesto, quindi, l'aver dato atto che la polizia giudiziaria che svolgeva i controlli ha proceduto alla ricerca della persona presso il domicilio mediante l'uso delle apposite suonerie e con azione ripetuta è motivazione adeguata ed esente da vizi logici. Il diverso tema dell'apprezzamento delle modalità concrete di esercizio di tale controllo rientra, invece, nell'ambito delle valutazioni di esclusiva competenza del giudice di merito; le questioni che il ricorrente pure pone quanto a tali modalità non sono valutabili perché non deducono alcun vizio logico deducibile in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.