Cassazione: legittimo l'accertamento induttivo se l'impresa impiega lavoratori in nero
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Cassazione: legittimo l'accertamento induttivo se l'impresa impiega lavoratori in nero

La presenza di lavoratori dipendenti non risultanti dai libri obbligatori può far ritenere complessivamente inattendibili le scritture contabili
Con l'ordinanza n. 24250 del 13 novembre scorso la Corte di Cassazione ha chiarito che la presenza di lavoratori dipendenti non risultanti dai libri obbligatori può far ritenere complessivamente inattendibili le scritture contabili e legittima dunque la ricostruzione del reddito d'impresa con il metodo induttivo.

Nel caso di specie l'accertamento aveva preso il via dalla documentata utilizzazione di tre lavoratori in nero da parte di una società di ristorazione.

Secondo il giudice di ultima istanza, l'impiego di personale irregolare integra la presunzione di maggiori ricavi non dichiaratiE all'Amministrazione finanziaria è attribuita la facoltà di desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti

In particolare, nel caso oggetto di questa pronuncia la ricostruzione induttiva dei ricavi è stata correlata alla quantità e qualità delle materie prime utilizzate. 

La decisione impugnata, osserva la Corte, aveva anche evidenziato che i primi giudici nel rettificare il reddito avevano espressamente tenuto "conto dei costi dovuti all'autoconsumo".
Qui di seguito il testo dell'ordinanza.



Cassazione, testo ordinanza 13 novembre 2014, n. 24250

Cassazione, ordinanza 13 novembre 2014, n. 24250

Svolgimento del processo e motivi della decisione
 
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 25797/2012 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 60/31/2012, pronunziata dalla CTR di Napoli, Sezione n. 31 il 12.03.2012 e depositata il 26 marzo 2012.
2 - Con tale decisione la Commissione Tributaria Regionale ha respinto gli appelli dei contribuenti, confermando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato fondati gli accertamenti, operando una riduzione del 20% sull'accertato.
3 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IRPEF dell'anno 2006, è affidata a cinque mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 113 cpc, omessa e/contraddittoria motivazione, violazione dell'art. 115 cpc, violazione dell'art. 112 cpc, violazione dell'art. 53 del D.Lgs n. 546/1992.
4 - L'intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata decisione.
5 - Le questioni posti dai mezzi vanno esaminate tenendo conto di principi affermati da pregresse pronunce della Corte di Cassazione.
E' stato deciso che "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod.- proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa" (Cass. n. 10607/2010, n. 19756/2011, n. 13288/2007).
E' stato, pure, affermato che la parte, in sede di ricorso per cassazione, "ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali" (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997) ed altresì, che "per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza"(Cass. n. 9368/2006, n. 1014/2006, n. 22979/2004). Costituisce, poi, ius receptum che "La valutazione degli elementi probatori e attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento" (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 322/2003).
5 bis. L'impugnata decisione sembra in linea con i richiamati principi, essendo stato, oltretutto, adeguatamente esplicitato sia l'iter logico giuridico seguito per giungere ad affermare la legittimità del metodo di accertamento adoperato, pur con le riduzioni imposte dai Giudici di primo grado, avendo esplicitato che l'accertata utilizzazione di tre lavoratori dipendenti non risultanti dai libri obbligatori, era circostanza, peraltro contestata in sede di accertamento (pag. 3), idonea a far ritenere complessivamente inattendibile la documentazione fiscale e ad integrare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati.
Peraltro, la decisione impugnata, aveva pure evidenziato che i Giudici di primo grado, nel rettificare il reddito avevano espressamente tenuto "conto dei costi dovuti all'autoconsumo".
Quanto al primo mezzo, sembra, altresì, cogliersi un profilo di inammissibilità, in quanto la censura non risulta sia stata proposta nei confronti della decisione di primo grado.
6 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il rigetto dell'impugnazione, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei principi richiamati in relazione, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che le spese dell'intero giudizio, avuto riguardo alla specificità della questione ed all'epoca del consolidarsi dell'applicato principio, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.


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