di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 24001 del 12 Novembre 2014. Incorrono in delitto di alterazione di stato i genitori che risultano non essere la madre e il padre biologici del minore, consentendo dunque la legittima dichiarazione dello stato di adottabilità del bambino. E' quanto ha statuito la Suprema corte nella sentenza

in oggetto, relativa alla pratica di surrogazione di maternità, vietata nel nostro Paese (al pari della fecondazione eterologa, quest'ultima con le dovute eccezioni; secondo l'art. 269 del codice civile infatti è "madre colei che partorisce") ma permessa in altri, come in Ucraina (entro determinati limiti; nella specie, in questo Stato almeno il 50% del patrimonio genetico del concepito deve appartenere ad uno dei due genitori). Avverso il provvedimento del giudice di merito i genitori ricorrono in Cassazione lamentando violazione di legge, sottolineando il fatto che il minore sarebbe a torto stato sottratto alle cure amorevoli degli interessati, in violazione del principio dell'interesse primario del minore confermato anche da convenzioni internazionali (come la Convenzione di New York del 1989).


In questo caso, a seguito di accertamenti diagnostici, nessuno dei due genitori è risultato essere biologicamente collegato al minore, intervenendo dunque violazione non solo della legge italiana ma anche delle norme ucraine. Anche in presenza di normativa comunitaria (anche qui, con le dovute accortezze) nel nostro Paese vigono infatti determinati limiti di ordine pubblico, i quali fungono da "filtro" rispetto a situazioni e pratiche etiche e sociali estranee alla cultura italiana. "La differente configurazione in Italia e in un paese estero delle situazioni giuridiche facenti capo ai soggetti interessati è conseguenza normale e inevitabile della differenza di disciplina giuridica dovuta alla operatività del limite dell'ordine pubblico secondo le regole di diritto internazionale privato". Il limite dell'ordine pubblico ha infatti la specifica funzione di proteggere la coerenza interna dell'ordinamento italiano; e la pratica di surrogazione di maternità inerisce sicuramente l'ordine pubblico, investendo questioni di rilevanza giuridica primaria in quanto direttamente influente su diritti fondamentali.

In quanto al preminente interesse del fanciullo, "il legislatore italiano ha considerato, non irragionevolmente, che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando all'istituto dell'adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo tra le parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico". Al giudice non è lasciato alcuno spazio di discrezionalità. Il ricorso è rigettato.


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