I progressi di carriera successivi all'interruzione della convivenza vanno considerati come evoluzione naturale di quelli già in corso

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 21112 del 7 Ottobre 2014. E' legittimo che il giudice liquidi alla moglie, in conclusione del giudizio di separazione personale dei coniugi, un assegno di mantenimento dall'importo elevato, considerando non solo il reddito prodotto dal coniuge ma anche la brillante carriera politica del marito, resa possibile anche dal costante e presente affetto familiare. Per la Suprema corte, anche i progressi di carriera successivi all'interruzione della convivenza vanno considerati come evoluzione naturale di quelli già in corso, dovendo quindi essere presi in considerazione ai fini della liquidazione dell'importo dell'assegno di mantenimento.

"L'accertamento del relativo diritto deve essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto". 

E a tale principio la Corte di merito si è correttamente attenuta.

Le prospettive di evoluzione di carriera influenzanti le capacità economiche del marito, parte forte del rapporto, sono state correttamente incluse nel processo di valutazione delle potenzialità economiche di entrambi i soggetti, fortemente sbilanciate a favore di lui. Il giudice del merito "ha correttamente proiettato nel futuro le prospettive reddituali connesse a tale multiforme attività, in tal modo pervenendo alla rappresentazione del quadro economico in base al quale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno". La valutazione operata, di conseguenza, non si è basata su criteri arbitrati ma, oltre a ciò, ha tenuto in debito conto la documentazione prodotta dal ricorrente relativamente al reddito prodotto negli anni immediatamente precedenti. Il ricorso è rigettato.


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