E' vero, "l'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 155-bis c.c., è una soluzione eccezionale", ma tale scelta è consentita "nel caso in cui
il comportamento di un genitore si ponga in contrasto con l'interesse del
minore”.
Lo ha ribadito
la sesta sezione civile della Corte di
Cassazione, nell'ordinanza n. 19386
del 15 settembre scorso, in una vicenda riguardante l'affidamento di una
minore in via esclusiva al padre.
Il Tribunale
per i Minorenni di Bologna, nel procedimento ex art. 317 bis c.c., disponeva,
infatti, l'affido esclusivo della figlia minorenne al padre, con facoltà per la
madre di visita secondo i tempi e le modalità concordate con lo stesso.
In
appello, la Corte di Bologna confermava la statuizione del giudice di primo
grado.
La madre si
rivolgeva, quindi, alla Cassazione lamentando l'eccezionalità dell'affido
esclusivo che deve ritenersi consentita solo nei casi in cui l'affidamento condiviso sia in
contrasto con l'interesse del figlio e chiedendone la revoca.
Ma, secondo la Suprema
Corte, il giudice di merito, nel caso di specie, ha fatto corretta applicazione dei principi in
materia.
È proprio
considerata la ratio della norma, ha
affermato invero la S.C. rigettando il ricorso, che va confermato l'affidamento in via esclusiva della figlia al padre,
giacchè il comportamento della madre,
che si è gravemente disinteressata della figlia, delegandone totalmente l'accudimento
al coniuge, trasferendosi altrove, denota
un'incostanza e una trascuratezza nell'adempimento dei doveri genitoriali, tale
da ritenere “l'attuale regime di affidamento e di collocamento presso il padre”, il più adeguato
alle esigenze della minore e l'unico “in
grado di assicurare ad essa la certezza e la stabilità che non ha avuto con la
madre”.
Testo ordinanza Corte di Cassazione, 15 settembre 2014 n. 19386
Corte di Cassazione, ordinanza 15 settembre 2014, n. 19386
Fatto e diritto
In un procedimento ex art. 317 bis C.C., tra C.R. e F.M. , il Tribunale per i Minorenni di Bologna con provvedimento del 21/01/2009, dispone l'affidamento della minore G. in via esclusiva al padre, con facoltà per la madre di vederla secondo tempi e modalità concordate con il padre stesso. La Corte di Appello di Bologna, con provvedimento dell’1/07/2012 conferma il provvedimento impugnato.
Ricorre per cassazione la madre.
Resiste con controricorso il padre, che pure deposita memoria difensiva.
È bensì vero che l'affidamento esclusivo ex art. 155 bis c.c., come afferma la ricorrente, costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. Ma è proprio quello che il giudice a quo evidenzia, con motivazione adeguata e non illogica: la madre si è gravemente disinteressata della figlia, delegandone totalmente l'accudimento al padre, trasferendosi altrove e trascurando i propri doveri genitoriali. Ancora, il provvedimento impugnato sottolinea la mancanza di autonomia di scelte e di pensiero, nonché l’incostanza della madre, che ha condotto la figlia con sé da Parma a Roma presso un nuovo compagno, restituendola poi al padre, riprendendola una seconda volta, per poi fare ritorno a Parma, per dissapori con il suo nuovo compagno. Ne consegue - secondo la Sorte di merito - che l'attuale regime di affidamento e di collocamento presso il padre, figura adeguata alle esigenze della minorerò in grado di assicurare ad essa la certezza e la stabilità che non ha avuto con la madre.
Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000,00 per compensi, 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.