Non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, si limiti ad una generica contestazione della veridicità di una relazione di servizio

Arrestato per detenzione di arma da guerra che, secondo la relazione di servizio degli agenti di polizia intervenuti, era stata lanciata dalla finestra della sua abitazione prima che le forze dell'ordine vi accedessero, un uomo si difendeva sostenendo che la pistola non era di sua proprietà e che nel condominio c'erano altri appartamenti

Accusato di calunnia nei confronti del personale della Polizia di Stato (avendo anche dichiarato "Sono saliti poliziotti con le pistole in mano e mi hanno accusato di esserne il possessore. Nell'immobile di quattro piani esistono più appartamenti") , l'imputato veniva assolto dalla Corte d'Appello di Napoli, ma il procuratore generale ricorreva per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza.

Per i giudici di piazza Cavour (sentenza n. 39079 del 24 settembre 2014), non c'è nessuna calunnia, ma solo l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato.

Confermando la statuizione della corte distrettuale di assoluzione dal reato di cui agli artt. 81 cpv. e 368 c.p., la S.C. ha, infatti, ritenuto che le affermazioni dell'imputato nell'interrogatorio reso in udienza di convalida a seguito dell'arresto non possono considerarsi idonee ad integrare gli estremi del reato di calunnia, non emergendo alcuna volontà dello stesso di accusare ingiustamente il personale della polizia di Stato di averlo denunciato sulla base di prove false, create ad arte per trarlo in arresto.

In tema di calunnia, ha sancito la S.C., "non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, si limiti ad una generica contestazione della veridicità di una relazione di servizio e di altri atti di polizia giudiziaria, senza allegare alcun elemento idoneo a sostenere l'ipotesi, solo implicitamente prospettata, della loro falsità". Gli estremi del reato di calunnia ricorrerebbero, invece, ha concluso la Corte dichiarando inammissibile il ricorso, allorquando "l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione - non si limitasse a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assumesse - iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto", derivando da ciò l'eventuale avvio di un'indagine penale. 

Testo sentenza Cassazione n. 39079/2014
Vedi anche:
Il reato di calunnia

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