Rumori molesti: Cassazione, il reato sussiste se c'è idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone
A.V. |

Rumori molesti: Cassazione, il reato sussiste se c'è idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone

Ancora una sentenza sul limite della normale tollerablità
La Corte di Cassazione occupandosi di una questione strettamente procedurale (nullità dell'archiviazione del processo se non c'è stato avviso alla persona offesa dal reato), ha avuto occasione di tornare ancora una volta su una questione di diritto sostanziale ossia sul tema dei rumori che disturbano la quiete e il riposo delle persone.
Più volte in questo portale si è trattato delle conseguenze civili e penali che possono derivare dalle immissioni rumorose (Vedi: Tutela civile e penale contro le immissioni di rumore)
In ambito penale è l'articolo 659 c.p. a stabilire sanzioni per chi "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici".
In questa nuova sentenza (n. 27434 /2014) la Corte di Cassazione ricorda ancora una volta che per potersi configurare il reato "è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate".
In buona sostanza non si può avere riguardo alle lamentele di una o più singole persone ma occorre valutare l'entità del dei rumori in rapporto alla sensibilità media "del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica".
Va detto però che se il bene tutelato dalla norma penale è la quiete pubblica (e per queste ragioni la Corte ha sempre ribadito che i rumori debbono essere idonei a disturbare un numero indeterminato di persone), in sede civile assume maggior rilievo la posizione del singolo che a fronte di rumori che superano la normale tollerabilità può avvalersi delle tutele previste dagli articoli 844 e 2043 del codice civile.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 27434 /2014

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA  N. 27434 / 2014

Fatto

1. Con atto depositato il 26 aprile 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara ha decretato l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di C.M.C. per il reato di cui all’art. 659 cod. pen..
2. Ricorre per Cassazione, nell’interesse della persona offesa, l’Avv. Michela Vecchi lamentando, con atto pervenuto il 09/09/2013, che il provvedimento è stato emesso “de plano” senza il preventivo avviso di cui all’art. 408 cod. proc. pen., chiedendone l’annullamento.

Diritto

3. Il ricorso, tempestivamente proposto, è fondato e deve essere accolto.
È noto il principio secondo il quale l’omesso avviso alla persona offesa dal reato della richiesta di archiviazione comporta la nullità del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari (cfr. da ultimo, Sez. 3, n. 24723 del 17/03/2013, Tonietto).
Nel caso di specie, M.L. , in sede di denunzia-querela sporta il 14/02/2013 nei confronti di C.M.C. per il reato di cui all’art. 659 cod. pen., aveva chiesto di essere avvisato della eventuale richiesta di archiviazione.
Il pubblico ministero aveva invece chiesto l’archiviazione del procedimento, senza avvisare la persona offesa; il giudice, omettendo di rilevare la violazione del contraddittorio, ha emesso “de plano” il provvedimento impugnato.
Il 17 luglio 2013 il difensore del M. aveva avuto conoscenza effettiva del provvedimento (come da certificazione di accesso agli atti rilasciata dalla segreteria della Procura della Repubblica di Ferrara).
A prescindere dalla fondatezza, nel merito, del decreto di archiviazione, è certo che il M. , quale persona offesa dal reato, aveva diritto all’avviso di cui all’art. 408 cod. proc. pen..
Va, al riguardo, ricordato che il bene tutelato dall’art. 659 cod. pen. consiste nella quiete (o tranquillità) pubblica.
Ha spiegato questa Corte che “per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone” (così Sez. 3, n. 3678 dell’1/12/2005, dep. il 31/01/2006, Giusti, con richiamo ad ulteriori precedenti).
La tranquillità pubblica non è concetto astratto. Essa assomma in sé quella delle singole persone che, nel loro vivere quotidiano o nel loro riposo, possano anche solo potenzialmente risentire dell’altrui condotta rumorosa. Non è dunque bene che si astrae dalla realtà dei singoli e che vive di vita propria; è invece bene che trova nella quiete della pluralità dei singoli la sua ragion d’essere. La sua natura pubblica sta nella diffusività, non nel suo astrarsi dal vivere quotidiano delle persone.
Il M. , dunque, legittimamente si accredita come persona offesa dal reato ed at tale titolo aveva diritto all’avviso pretermesso.
Il decreto impugnato deve così essere annullato con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto di archiviazione con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.


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