L'esistenza di gravi difetti nell'immobile condominiale di nuova costruzione va denunciata entro il termine di decadenza dei 60 giorni, senza aspettare l'esito della perizia. Lo ha stabilito la terza sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12297 del 30 maggio 2014, respingendo il ricorso di un condominio che aveva citato in giudizio la società costruttrice dell'edificio per ottenere il ristoro dalle spese necessarie per eliminare i vizi d'opera, poiché ritenuto tardivo, in quanto presentato dopo l'esito della perizia tecnica. 

Richiamando il pacifico orientamento della giurisprudenza in materia (cfr. ex multis, Cass. n. 1993/1999), la Corte ha sottolineato, infatti, come in tema di garanzia per gravi difetti d'opera il termine di decadenza inizia a decorrere quando si abbia piena conoscenza degli stessi, la quale può ritenersi raggiunta solo quando risulti dimostrata la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle cause. 

Tale possibilità, tuttavia, ha osservato la Corte, è concessa, a tutela dei soggetti danneggiati, limitatamente alle ipotesi in cui i vizi necessitino di indagini approfondite per giungere alla loro reale entità e alle conseguenti responsabilità, e non già per ogni difetto presentato dall'opera. 

In presenza di vizi manifesti, pertanto, come nel caso di specie - in cui la presenza di gravi e diffuse infiltrazioni d'acqua negli immobili condominiali si era manifestata sin da subito, essendo gli stessi di nuova costruzione - la denuncia va effettuata nei termini, senza che si renda necessario attendere gli esiti della relazione tecnica. 

Vedi anche: La garanzia per vizi e difformità dell'opera


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