di Giovanni Tringali - Recentemente[1] la Corte di Giustizia Europea si è pronunziata sul tema spinoso che vede contrapposti due interessi fondamentali che fanno capo ai cittadini europei: il diritto di cronaca e il diritto all'oblio. In particolare un cittadino spagnolo chiedeva AEPD, l'authority spagnola che opera a tutela della privacy, la cancellazione di una notizia che lo riguardava e reperibile sul web grazie anche al famoso motore di ricerca Google.

  • Il rinvio pregiudiziale

Per garantire un'applicazione effettiva ed omogenea della normativa dell'Unione ed evitare interpretazioni divergenti, i giudici nazionali possono, e talvolta devono, rivolgersi alla Corte di giustizia per chiederle di precisare una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, al fine di poter, ad esempio, verificare la conformità con tale diritto della loro normativa nazionale. La domanda pregiudiziale può anche riguardare il sindacato sulla validità di un atto di diritto dell'Unione. La Corte di giustizia non risponde con un semplice parere ma attraverso una sentenza o un'ordinanza motivata. Il giudice nazionale destinatario è vincolato dall'interpretazione fornita quando definisce la controversia dinanzi ad esso pendente. La sentenza della Corte di giustizia vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta un'identica questione.

È sempre nell'ambito dei rinvii pregiudiziali che ciascun cittadino europeo può far chiarire le norme dell'Unione che lo riguardano. Infatti, sebbene detto rinvio possa essere effettuato solo da un giudice nazionale, tutte le parti già presenti dinanzi a quest'ultimo giudice, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono partecipare al procedimento promosso dinanzi alla Corte di giustizia. In tal modo, numerosi importanti principi del diritto dell'Unione sono stati enunciati sulla base di questioni pregiudiziali, talvolta proposte da giudici nazionali di primo grado.

Il diritto di cronaca consiste nel diritto a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico. Il diritto di cronaca è riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero. La funzione della cronaca è di raccogliere le informazioni per diffonderle alla collettività. Le norme sul diritto di cronaca si applicano a chiunque descriva un avvenimento, o un evento di pubblico interesse, attraverso un mezzo di diffusione. Si estende a chiunque, anche non iscritto all'albo dei giornalisti, intenda rivolgersi alla collettività indiscriminata.

Il diritto all'oblio è il diritto ad essere dimenticato cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposto ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione.

In sostanza ed usando le parole dell'amministratore delegato di Google Eric Schmidt: "ci sono molte domande aperte. Qui c'è un conflitto tra il diritto a essere dimenticato e il diritto di sapere".

2. Riferimento normativi

Il principale riferimento normativo in materia è la direttiva europea 95/46/CE[2] ed ovviamente anche la sentenza su richiamata del 13 maggio 2014 che vincola i giudici nazionali ad applicarla e che quindi costituisce essa stessa fonte del diritto comunitario. La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un cittadino spagnolo verteva sull'interpretazione degli articoli 2, 4, 12, 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'art 2 in sintesi specifica cosa si deve intendere per:

a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) «trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

c) «archivio di dati personali» («archivio»): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

d) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per al sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;

e) «incaricato del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

f) «terzi»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la loro autorità diretta;

g) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo. Tuttavia, le autorità che possono ricevere comunicazione di dati nell'ambito di una missione d'inchiesta specifica non sono considerate destinatari;

h) «consenso della persona interessata»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento.

Saltiamo l'esame dell'art 4 che riguarda le questioni relative al diritto nazionale applicabile, in quanto non necessari, in questo momento, ai fini della comprensione del nocciolo della questione. Indispensabile risulta invece leggere attentamente cosa dispone l'art 6: 

«1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

a) trattati lealmente e lecitamente;

b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;

e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.

2. Il responsabile del trattamento e tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.»

Ciò che balza agli occhi è l'importanza che il legislatore comunitario ha voluto dare alle finalità per le quali i dati personali sono raccolti, trattati, conservati ecc..

In merito a quando il trattamento può essere effettuato dispone l'articolo 7:

«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure

b) è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure

c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure

d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure

e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure

f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.»

Vediamo inoltre cosa dispone l'art. 12 (Diritto di accesso): 

«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:

- la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;

- la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati;

- la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.»

Ed infine ecco l'art. 14 (Diritto di opposizione della persona interessata):

«Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

b) di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).»

Ricordiamo per completezza parte dell'art. 28 (Autorità di controllo):

«1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

2. omissis

3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:

- di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;

- di poteri effettivi d'intervento, come quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, conformemente all'articolo 20, e di dar loro adeguata pubblicità o quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;

- del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.

4. Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda.

Qualsiasi persona può, in particolare, chiedere a un'autorità di controllo di verificare la liceità di un trattamento quando si applicano le disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 13 della presente direttiva. La persona viene ad ogni modo informata che una verifica ha avuto luogo.

5. Omissis

6. Omissis

7. Omissis».

Ritornando però al caso concreto, vediamo più in dettaglio cosa è successo:

Un cittadino spagnolo aveva trovato il proprio nome su Google e tramite link si era visto chiamato in causa su due pagine di La Vanguardia (giornale online) contenenti due annunci riguardo l'asta di immobili sottoposti, 16 anni prima, ad un pignoramento. Egli non desiderava figurare in prima persona associato all'atto di pignoramento, risalente peraltro a molti anni prima, lamentando la scomodità e l'irrilevanza del proprio nome fra le pagine del quotidiano

Con decisione del 30 luglio 2010, l'AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) respingeva  il reclamo del cittadino spagnolo in questione nella parte in cui era diretto contro La Vanguardia, ritenendo che la pubblicazione da parte di quest'ultima delle informazioni in questione fosse legalmente giustificata, dato che aveva avuto luogo su ordine del Ministero del Lavoro e degli Affari sociali e aveva avuto lo scopo di conferire il massimo di pubblicità alla vendita pubblica, al fine di raccogliere il maggior numero di partecipanti all'asta. L'authority locale aveva negato al cittadino la possibilità di imporre a La Vaguardia la rimozione dell'annuncio che conteneva il suo nome, considerandolo di pubblica utilità.

Detto reclamo è stato invece accolto nella parte in cui era diretto contro Google Spain e Google Inc.

L'AEPD ha considerato in proposito che i gestori di motori di ricerca sono assoggettati alla normativa in materia di protezione dei dati, dato che essi effettuano un trattamento di dati per il quale sono responsabili e agiscono quali intermediari della società dell'informazione.

Fra le questioni da risolvere la prima era quella relativa all'inquadramento giuridico dell'attività dei motori di ricerca quali fornitori di contenuti in relazione alla direttiva [95/46], e a tal proposito sono state poste alcune domande:

a) Riguardo all'attività [di Google Search] quale fornitore di contenuti, consistente nel localizzare le informazioni pubblicate o messe in rete da terzi, nell'indicizzarle in maniera automatica, nel memorizzarle temporaneamente e infine nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, qualora tali informazioni contengano dati personali di terzi,; se un'attività come quella descritta debba considerarsi rientrante nella nozione di "trattamento di dati" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva [95/46].

b) In caso di risposta affermativa al quesito precedente se l'articolo 2, lettera d), della direttiva [95/46] debba essere interpretato nel senso che la società che gestisce [Google Search] deve essere considerata "responsabile del trattamento" dei dati personali contenuti nelle pagine web da essa indicizzate.

c) Se l'AEPD, al fine di tutelare i diritti enunciati dalla direttiva 95/46, possa ordinare direttamente a "Google Search" di rimuovere dai propri indici un'informazione pubblicata da terzi, senza rivolgersi previamente o simultaneamente al titolare della pagina web in cui e inserita tale informazione.

d) Se i motori di ricerca siano sollevati dall'obbligo di rispettare i diritti di cui sopra qualora l'informazione contenente i dati personali sia stata lecitamente pubblicata da terzi e rimanga sulla pagina web di origine.

e) Se si debba ritenere che i diritti di cancellazione e congelamento dei dati, disciplinati dalla direttiva 95/46[3], implichino che l'interessato può rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l'indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona pubblicate su pagine web di terzi, facendo valere la propria volontà che tali informazioni non siano conosciute dagli utenti di Internet, ove egli reputi che la loro divulgazione possa arrecargli pregiudizio o desideri che tali informazioni siano dimenticate, anche quando si tratti di informazioni pubblicate da terzi lecitamente.

3. Orientamento della Corte di giustizia

Risposta alla domanda a)

Per quanto riguarda in particolare Internet, la Corte ha già avuto modo di constatare[4] che l'operazione consistente nel far comparire su una pagina Internet dati personali va considerata come un "trattamento" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46.

Pertanto esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca raccoglie dati siffatti, che egli estrae, registra e organizza successivamente nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione, conserva nei suoi server e, eventualmente, comunica e mette a disposizione dei propri utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche.

Poiché tali operazioni sono contemplate in maniera esplicita e incondizionata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, esse devono essere qualificate come trattamento ai sensi di tale disposizione. La Corte ha precisato che il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'attività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti web, consistente nel far apparire tali dati su una pagina Internet.

(La constatazione di cui sopra non viene invalidata neppure dal fatto che tali dati abbiano già costituito l'oggetto di una pubblicazione su Internet e non vengano modificati dal suddetto motore di ricerca).

Risposta alla domanda b)

Quanto alla questione se il gestore di un motore di ricerca debba o no essere considerato come il "responsabile del trattamento" dei dati personali effettuato da tale motore nell'ambito di un'attività come quella oggetto del procedimento principale, occorre ricordare che l'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46 definisce detto responsabile come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali.

In effetti è il gestore del motore di ricerca a determinare le finalità e gli strumenti di tale attività e dunque del trattamento di dati personali che egli stesso effettua nell'ambito dell'attività medesima, ed è di conseguenza lui a dover essere considerato come il responsabile di tale trattamento a norma del citato articolo 2, lettera d).

Risposta alla domanda c)

L'autorità di controllo o l'autorità giudiziaria possono ordinare al suddetto gestore di sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona, senza che un'ingiunzione in tal senso presupponga che tale nome e tali informazioni siano, con il pieno consenso dell'editore o su ingiunzione di una delle autorità sopra menzionate, previamente o simultaneamente cancellati dalla pagina web sulla quale sono stati pubblicati.

Ciò discende dall'art. 28 comma 3 della direttiva 95/46, difatti esso prevede che ogni autorità di controllo dispone di poteri effettivi d'intervento, come quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento.

La Corte, nella sentenza di cui trattasi, fa riferimento in proposito alla facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web possono essere riprodotte su altri siti, nonché al fatto che i responsabili della loro pubblicazione non sempre sono assoggettati alla normativa dell'Unione, per cui non sarebbe possibile realizzare una tutela efficace e completa delle persone interessate qualora queste dovessero preventivamente o in parallelo ottenere dagli editori di siti web la cancellazione delle informazioni che le riguardano.

Inoltre, il trattamento da parte dell'editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato esclusivamente a "scopi giornalistici" e beneficiare cosi, a norma dell'articolo 9[5] della direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da quest'ultima, mentre non sembra integrare tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca.

Risposta alla domanda d)

Con la domanda d) si chiedeva se i motori di ricerca siano sollevati dall'obbligo di rispettare i diritti di cui sopra qualora l'informazione contenente i dati personali sia stata lecitamente pubblicata da terzi e rimanga sulla pagina web di origine.

Dal punto di vista pratico, la Corte rileva come l'inclusione nell'elenco di risultati - che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona - di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona, poiché facilita notevolmente l'accessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente, è idonea a costituire un'ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata.

Anzi, in considerazione del fatto che i responsabili della pubblicazione della notizia non sempre sono assoggettati alla normativa dell'Unione, non sarebbe possibile realizzare una tutela efficace e completa delle persone interessate nel caso in cui queste dovessero preventivamente o in parallelo ottenere dagli editori di siti web la cancellazione delle informazioni che le riguardano.

Dobbiamo quindi concludere che i motori di ricerca non sono affatto esonerati dall'obbligo di rispettare i diritti dei cittadini all'oblio anche se la notizia è lecitamente pubblicata da terzi e rimanga sulla pagina web di origine.

Non si può dunque escludere che la persona interessata possa, in determinate circostanze, esercitare i diritti contemplati dagli articoli 12, lettera b)[6], e 14, primo comma, lettera a)[7], della direttiva 95/46 contro il suddetto gestore del motore di ricerca, ma non contro l'editore della pagina web.

Risposta alla domanda e)

Una delle questione poste dal giudice spagnolo del rinvio era, in sostanza, se gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che consentono alla persona interessata di esigere dal gestore di un motore di ricerca che questi sopprima dall'elenco di risultati, che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di questa persona, dei link verso pagine web legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere riguardanti quest'ultima, a motivo del fatto che tali informazioni possono arrecarle pregiudizio o che essa desidera l'oblio di queste informazioni dopo un certo tempo.

Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto di opporsi (art 14, primo comma, lettera a) in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano.

Le domande possono essere direttamente presentate dalla persona interessata al responsabile del trattamento, il quale deve in tal caso procedere al debito esame della loro fondatezza e, eventualmente, porre fine al trattamento dei dati in questione.

Di norma i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono anche sull'interesse degli utenti di Internet, ma tale equilibrio può dipendere, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.

Alla luce di quanto precede, nel valutare domande di questo tipo proposte contro un trattamento di dati occorre verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome.

Gli articoli in questione conferiscono dei diritti alle persone interessate unicamente a condizione che il trattamento in parola sia incompatibile con la direttiva stessa, oppure in ragione di motivi preminenti e legittimi attinenti alla loro situazione particolare, e non per il semplice fatto che tali persone ritengano che tale trattamento possa arrecare loro pregiudizio o che esse desiderino che i dati costituenti l'oggetto di detto trattamento cadano nell'oblio.

Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico mediante la sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, occorre considerare - come risulta in particolare dal punto 81 della presente sentenza - che i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona.

Tuttavia, cosi non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi. Relativamente ad una situazione come quella in esame nel procedimento principale, che riguarda la visualizzazione - nell'elenco di risultati che l'utente di Internet ottiene effettuando una ricerca a partire dal nome della persona interessata con l'aiuto di Google Search - di link verso pagine degli archivi online di un quotidiano, contenenti annunci che menzionano il nome di tale persona e si riferiscono ad un'asta immobiliare legata ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali, occorre affermare che, tenuto conto del carattere sensibile delle informazioni contenute in tali annunci per la vita privata di detta persona, nonché del fatto che la loro pubblicazione iniziale era stata effettuata 16 anni prima, la persona interessata vanta un diritto a che tali informazioni non siano più collegate al suo nome attraverso un elenco siffatto.

Pertanto, dal momento che nella fattispecie non sembrano sussistere ragioni particolari giustificanti un interesse preponderante del pubblico ad avere accesso, nel contesto di una ricerca siffatta, a dette informazioni - aspetto questo che spetta pero al giudice del rinvio verificare -, la persona interessata può esigere, a norma degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, la soppressione dei link suddetti da tale elenco di risultati.

4. Conclusioni

Siamo di fronte ad una bilancia, la bilancia della giustizia e dobbiamo pesare (rectius soppesare) due interessi contrapposti, due beni giuridici egualmente meritevoli di tutela giuridica da parte dell'ordinamento giuridico. Il diritto dell'Unione Europea ci ha dato le indicazioni per poter inquadrare correttamente la questione, da una parte il diritto alla privacy, il diritto all'oblio, il diritto dei cittadini a che non vengano diffuse o mantenute notizie sul proprio conto ovvero che queste siano adeguate, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevate, dall'altra l'interesse pubblico a conoscerle e ad essere informati in generale.

Si tratta di beni giuridici che detengono una tutela giuridica relativa nel senso che nessuno dei due beni prevale sull'altro e nel senso che spetta ai soggetti interessati dalla disciplina verificare di volta in volta quale dei due interessi prevale nel caso specifico.

Ricapitolando:

a) l'attività di "Google Search" deve ritenersi rientrante nel concetto di "trattamento di dati" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva [95/46].

b) la società che gestisce "Google Search" deve essere considerata "responsabile del trattamento" dei dati personali contenuti nelle pagine web da essa indicizzate.

c) l'AEPD, al fine di tutelare i diritti enunciati dalla direttiva 95/46, può ordinare direttamente a "Google Search" di rimuovere dai propri indici un'informazione pubblicata da terzi, senza rivolgersi previamente o simultaneamente al titolare della pagina web in cui e inserita tale informazione.

d) I motori di ricerca sono obbligati a rispettare i diritti dei cittadini a prescindere che l'informazione contenente i dati personali sia stata lecitamente pubblicata da terzi e rimanga sulla pagina web di origine.

e) I diritti di cancellazione e congelamento dei dati, disciplinati dalla direttiva 95/46, implicano che l'interessato può rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l'indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona pubblicate su pagine web di terzi, facendo valere la propria volontà che tali informazioni non siano conosciute dagli utenti di Internet, unicamente a condizione che il trattamento in parola sia incompatibile con la direttiva stessa, oppure in ragione di motivi preminenti e legittimi attinenti alla loro situazione particolare.

L'attività dei motori di ricerca svolgono un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati suddetti, in quanto rende accessibili questi ultimi a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca a partire dal nome della persona interessata, anche a quegli utenti che non avrebbero altrimenti trovato la pagina web su cui questi stessi dati sono pubblicati.

Ovvio che, nella misura in cui l'attività di un motore di ricerca incide, in modo significativo e in aggiunta all'attività degli editori di siti web, sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca quale soggetto che determina le finalità e gli strumenti di questa attività deve assicurare, nell'ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46.

Appare opportuno chiarire l'influenza del tempo circa le questioni trattate ed in particolare la relatività dell'importanza dei dati e delle notizie. Un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva suddetta qualora tali dati non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati. Tale situazione si configura in particolare nel caso in cui i dati risultino inadeguati, non siano o non siano più pertinenti, ovvero siano eccessivi in rapporto alle finalità suddette e al tempo trascorso.[8] 

Viceversa, il diritto di riprodurre fatti negativi, purché veritieri, da parte di organi di stampa ed assimilati trova un limite nel principio della pertinenza: i fatti possono essere riproposti, anche a distanza di tempo, solo se hanno una stretta relazione con nuovi fatti di cronaca e se vi è un interesse pubblico alla loro diffusione.

Appare superfluo considerare come la nota vicenda del cittadino spagnolo sia tristemente più pubblica che mai in questi giorni, specialmente sulle testate online. Ciò che volevasi evitare, ossia la diffusione della notizia, paradossalmente si è amplificato per cui la notizia è ritornata prepotentemente d'attualità ed ha così ri-acquistato un suo valore pubblico che forse prima non aveva. Questo la dice lunga sulla difficoltà di contemperare il diritto di cronaca con il diritto dei singoli alla vita privata.

Note

- Google Search e gestito da Google Inc., che e la società madre del gruppo Google e la cui sede sociale si trova negli Stati Uniti.

- Google Search indicizza i siti web del mondo intero, e tra questi i siti ubicati in Spagna. Le informazioni indicizzate dai suoi "web spiders" o dai suoi "crawler", ossia programmi informatici utilizzati per reperire e scandagliare il contenuto delle pagine web in modo metodico e automatizzato, vengono memorizzate temporaneamente in server dei quali si ignora lo Stato di ubicazione, informazione questa che viene mantenuta segreta per ragioni di concorrenza.

- Google Search non si limita a dare accesso ai contenuti ospitati sui siti web indicizzati, ma sfrutta tale attività per includere, dietro pagamento, pubblicità associate ai termini di ricerca introdotti dagli utenti di Internet, a beneficio di imprese che desiderano utilizzare tale mezzo per offrire i loro beni o servizi a tali utenti.

Giovanni Tringali  - Forze dell'ordine - Provincia di Gorizia

A Martina


[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138782&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=431241

[2]  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML

[3] Art. 12comma 1 lett b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

[4] (v. sentenza Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 25).

[5] Articolo 9 -Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

[6] b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

[7] a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

[8]Art. 6 comma 1

 b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;


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