La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 1585/2004) ha stabilito che non sono soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive.
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che tali corrispettivi non costituiscono "compensi differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli articoli 10 e 2579 Cc e disciplinati dagli articoli 73, 80-85 e 96 della legge 633/41 e successive modificazioni sul diritto d'autore".
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