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E' reato esibire nel giudizio di separazione la corrispondenza bancaria del coniuge. E' quanto statuito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione - Sentenza n. 585 del 9 gennaio 2014 - nel caso di una moglie separata che aveva aperto la corrispondenza destinata al marito per utilizzarla nella causa di separazione pendente innanzi al competente Tribunale.

In particolare, la Corte ha ritenuto il suddetto comportamento integrante il reato di cui all'art. 616 del codice penale, "violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza".

In passato la giurisprudenza della Suprema Corte aveva ritenuto in casi analoghi la sussistenza dell'esimente della "giusta causa", prevista dal 2° comma dell'art. 616 c.p. 

Si era infatti affermato che il disposto di legge non fornisce la nozione di "giusta causa", cosicchè la stessa va individuata nel concetto generico di giustizia, la cui sussistenza il giudice deve cogliere avendo riguardo, sotto il profilo etico - sociale, ai motivi determinanti la condotta. Si era quindi ritenuto ricorrere la giusta causa in ordine alla rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione (v. Cass. Sent. n. 8838 del 10.7.1997).

Con più recenti pronunce la Corte ha precisato che l'esimente della giusta causa sussite solo se la produzione in giudizio della documentazione bancaria è l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte (v. Sent. n. 35383 del 29.3.2011).

Con la sentenza del 9 gennaio scorso la Corte ha dunque confermato l'orientamento per cui "integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all'art. 616, 2° comma, c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge -controparte, considerato che, ex art. 210 c.p.c., il giudice può, ad istanza di parte, ordinare all'altra parte o ad un terzo l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo".

Va infine rilevato che la normativa in materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza è applicabile anche al caso di posta elettronica (v. Cass. Sent. n° 47096 del 19.12.2007).


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