Dott. Mattia Berra -  L'applicabilità della disciplina dell'appalto per la tutela dei dipendenti della società affidataria di reparto.

Con il contratto di gestione di reparto il titolare di un esercizio commerciale organizzato in una molteplicità di reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, affinché lo gestisca in proprio, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto (persona fisica o società) in possesso dei requisiti previsti, in relazione ai prodotti venduti nel reparto oggetto dell'affidamento. 

Proprio in relazione alla particolare tipologia contrattuale sopra esposta è quindi necessario analizzare quali siano le tutele applicabili ai lavoratori impiegati alle dipendenze della società affidataria del reparto. 

Difatti, questi ultimi, non sono direttamente tutelati della disciplina prevista nel caso di contratto di appalto ed in particolare non sembrerebbero poter godere del particolare regime di responsabilità solidale, esistente tra committente e appaltatore, a garanzia dei loro crediti retributivi e previdenziali, così come invece previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 in caso di appalto.

Le tutele previste dall'ultima norma sopra citata, possono però estendersi anche ai dipendenti di una società affidataria di un reparto, in virtù del contratto di gestione in analisi, se si considera che tale negozio giuridico deve sicuramente essere inquadrato nella categoria dei contratti atipici, ossia di quei contratti non espressamente disciplinati nel codice civile, ma creati ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione, in applicazione del principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. . 

Questi contratti, anche se non previsti né disciplinati dalla legge (in particolare, per quanto riguarda la presente trattazione, il contratto di gestione di reparto è infatti normato ai soli effetti amministrativi dal decreto ministeriale n. 375/88 e dal decreto legislativo 114/98), sono ammessi purché leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Nel caso di specie, in particolare, ci si trova poi in presenza di un contratto atipico misto, ossia costituito da elementi caratteristici di diversi contratti tipici, che, nel caso oggetto della presente trattazione sono: il contratto di appalto disciplinato dagli articoli 1655 e ss. c.c. e il contratto di locazione, regolato invece dagli articoli 1571 e ss. c.c. .

A tale proposito, nel contratto di gestione di reparto, tra società affidataria e società affidante si possono infatti riscontrare i tratti tipici del contratto di appalto, che l'art. 1655 c.c. definisce come: "il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro", in quanto la società affidataria del reparto gestisce lo stesso con una propria organizzazione di dipendenti oltre che con proprio rischio di impresa e dietro corrispettivo, che può anche essere quantificato o parametrato in relazione ad una percentuale dell'incassato. Mentre, per quanto riguarda i mezzi necessari al compimento del servizio dato in affidamento, si precisa che ai sensi dell'art. 1658 c.c. " la materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi", dunque non è strettamente necessario che l'appaltatore utilizzi beni strumentali propri per l'esecuzione dell'attività affidatagli in quanto, così come previsto dalla norma appena citata, tale circostanza può essere esclusa da convenzioni o usi differenti tra le parti, esattamente la circostanza che si verifica nella maggior parte dei contratti in analisi dove i beni strumentali all'esercizio della attività relativa alla gestione del reparto affidato vengono messi a disposizione, dietro corrispettivo, dalla società affidante in favore della società affidataria.

Proprio in relazione ai mezzi utilizzati per la gestione di reparto in questione si ravvisa la seconda tipologia contrattuale compresa nel contratto atipico misto in analisi, ossia il contratto di locazione che ai sensi dell'art. 1571 c.c. è "il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo".

Difatti, nel contratto di gestione di reparto relativo alla presente trattazione, tra società affidataria e società affidante si possono riscontrare, oltre ai tratti tipici del contratto di appalto sopra analizzati, anche i tratti caratteristici del contratto di locazione ed in particolare della locazione avente per oggetto il godimento di una cosa produttiva, ossia l'affitto, che l'art. 1615 c.c. disciplina così: "quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa". Proprio in applicazione delle norme sopra esposte, nella quasi totalità dei contratti di gestione di reparto viene previsto che i beni e le attrezzature strumentali all'esercizio della gestione in analisi siano di proprietà della società affidante e messi a disposizione dalla stessa in favore della società affidataria che, invece, si obbliga a corrispondere alla stessa società affidante, per l'affitto dei beni di cui sopra, un canone periodico.

Esposto quanto sopra è ora necessario analizzare e definire quale sia, nel caso di specie, la disciplina giuridica applicabile al contratto di gestione di reparto, in particolare è necessario stabilire se allo stesso si applichi la disciplina giuridica tipica del contratto d'appalto o quella tipica del contratto di locazione.

La giurisprudenza, in maniera costante, per definire la problematica sopra esposta, in relazione ai contratti atipici misti utilizza il principio dell'assorbimento o della prevalenza, ossia considera applicabili le norme del contratto che presenta elementi prevalenti.

Tuttavia nel caso oggetto della presente trattazione, per stabilire quale dei due contratti sopra analizzati debba essere considerato avere elementi prevalenti all'interno del contratto atipico di gestione di reparto è necessario riferirci in modo analitico alla materia che permea e regola l'analisi del caso di specie, ossia il diritto del lavoro, dove, ai fini della valutazione di cui sopra, dovrà essere quindi tenuto obbligatoriamente in considerazione il principio del "favor prestatoris".

Il principio da ultimo citato caratterizza infatti l'intero ordinamento giuridico del lavoro e si sostanzia nella particolare tutela che deve essere accordata al contraente più debole, ossia al lavoratore, in conclusione, detto "favor" è proprio "giustificato dalla constatazione che, nella materia del lavoro, l'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) non è adeguata alla tutela del lavoratore" (Cassazione civile, sez. Lav, del 29.11.1985, n. 5977).

In applicazione del principio appena analizzato, dunque, è possibile affermare che nel contratto atipico misto in analisi deve considerarsi avere elementi prevalenti il contratto di appalto. Difatti, è proprio l'ultimo contratto appena citato quello che, in virtù del principio del "favor prestatoris", garantisce la maggior tutela e protezione ai diritti del lavoratore.

L'affermazione di cui sopra si giustifica in particolare con la possibilità di applicare al contratto di appalto la disciplina prevista dall'art. 29 comma 2° del D. Lgs. 276/2003, esposto in principio, il quale, stabilendo che il committente imprenditore è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, introduce sicuramente una disciplina di maggior tutela e protezione per il lavoratore subordinato.

Di conseguenza, dovendo stabilire quale sia la disciplina giuridica applicabile al contratto atipico misto di gestione di reparto, rilevato che nel caso di specie deve sicuramente trovare applicazione il principio del "favor prestatoris", si deve concludere che, in ossequio al principio dell'assorbimento o della prevalenza, il contratto che presenta elementi prevalenti nella fattispecie in analisi è sicuramente quello di appalto, contratto, quindi, del quale dovrà applicarsi la relativa disciplina giuridica nel caso di specie, compreso, ovviamente, quanto disposto dall'art. 29 comma 2° del D. Lgs. 276/2003.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, rilevato che nessuna disposizione contrattuale tra privati potrebbe, in ogni caso, derogare ai principi sopra analizzati, è possibile concludere che nel contratto di gestione di reparto, a garanzia e tutela dei crediti dei dipendenti della società affidataria può trovare applicazione quanto disposto, riguardo al contratto di appalto, dall'art. 29, comma 2°, del D. Lgs. 276/2003 in tema di responsabilità solidale, con la conseguenza che la società affidante, così come il committente nel contratto di appalto, potrà essere considerata obbligata in solido con la società affidataria del reparto, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di gestione, a corrispondere ai lavoratori della stessa società affidataria i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto in analisi.

Dott. Mattia Berra, Foro di Milano, Praticante avvocato - mattia.berra@hotmail.com


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