Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

Basta! Voglio la separazione! Non ti amo più!!! Questo e' sicuramente il leitmotiv (motivo conduttore) ripetuto più volte da uno dei coniugi quando ormai il matrimonio e' colato a picco.

Spesso il non amare più il coniuge e' legato al fatto che l'altro coniuge si sia innamorato di un'altra persona. E' vero anche che questi momenti di disorientamento possono passare ma altre volte sono definitivi al punto che proprio per questo si decide di cambiare vita scegliendo di stare accanto ad un'altra persona.

Altre volte però un matrimonio tende a fallire semplicemente perché i coniugi presentano differenze caratteriali, culturali, di gusto e di scelte tali da rendere la convivenza intollerabile; quindi, l'insieme di tutti questi elementi, conditi con una mancanza di comunicazione, portano alla frattura irreversibile del matrimonio.

Quindi, per poter chiedere la separazione non è necessario che il conflitto relazionale sia attribuibile ad entrambi i coniugi e' sufficiente che il sentimento di insoddisfazione e di disaffezione dipenda da uno soltanto anche se l'altro, nonostante le evidenti difficoltà comunicative, decida comunque di continuare il rapporto. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza di due giorni fa, la n. 1164 del 21.1.14.

In buona sostanza un coniuge non è obbligato a vita a stare con l'altro coniuge  quando le differenze caratteriali, culturali, religiose siano tali da rendere la convivenza intollerabile.

L'amore di un coniuge verso l'altro può spegnersi definitivamente proprio per queste ragioni senza che vi sia necessariamente  l'intromissione sentimentale di un'altra persona; il vivere quotidianamente silenzi o conflitti dettati dalla mancanza di comunicazione determinano inevitabilmente la "morte" di un matrimonio.

Ovviamente, al coniuge che decide di separarsi per questi motivi non può essere addebitata la separazione, quindi, se la decisione viene presa dalla moglie, e la stessa non sia dotata di redditi propri (cioè non autosufficiente economicamente), ha diritto comunque all'assegno di mantenimento da parte del marito.

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