Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

Nell'udienza di separazione il giudice stabilisce a quale dei genitori affidare i figli e fissa l'importo dell'assegno di mantenimento che il coniuge obbligato (di norma il marito) verserà in favore dell'ex coniuge (se privo di redditi propri) ed in favore dei figli anche maggiorenni, purché non economicamente autosufficienti.

Come stabilito dal codice civile, art. 147 c.c.:  il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; ai sensi dell'art. 148 c.c. i coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli .

Fatta questa breve premessa, va rilevato che un genitore non può accampare delle scuse per giustificare il mancato mantenimento dei figli ma deve fare tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità per occuparsi della cura, dell'educazione e della contribuzione economica per far fronte alle esigenze dei figli.

Può accadere però che il genitore obbligato al mantenimento possa trovarsi in difficoltà economiche o di salute, in questi casi il genitore non può essere esonerato dal versare l'assegno di mantenimento ai figli ma in queste ipotesi può agire in giudizio chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento.

La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 3390 del 12 febbraio 2013 ha ritenuto legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio se le condizioni di salute del padre non gli consentono di svolgere alcuna attività, nonostante lo stesso sia socio di varie attività e proprietario di immobili.

Il caso preso in esame dalla Suprema Corte vede come protagonista un sessantaduenne ligure che otteneva dalla Corte d'Appello di Genova una riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio perché a causa della sua malattia non poteva svolgere alcuna attività lavorativa, inoltre, la Corte territoriale, sempre per le ragioni di salute dell'uomo, riteneva più opportuno affidare in via esclusiva il figlio alla madre.

La ex moglie non ritenendo giusta la sentenza di secondo grado proponeva ricorso in Cassazione ma la Corte non accoglieva il ricorso aderendo, invece, al ragionamento seguito dalla Corte territoriale e cioè la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore di un figlio  e' legittima se il padre ha dei seri problemi di salute che non gli consentono di dedicarsi ad alcuna attività lavorativa, inoltre, e' irrilevante la circostanza che il padre sia socio di varie società e sia proprietario di immobili.

 

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