Secondo la dottrina maggioritaria la ratio che informa la previsione di cui all'articolo 217, comma 1, n. 1 della legge fallimentare (Bancarotta semplice) si ravvisa nella necessità di impedire che degli esborsi irragionevoli dell'imprenditore dichiarato fallito vadano ad intaccare le garanzie creditorie. 

La questio del discrimine tra spese eccessive e spese non eccessive è stata recentemente affrontata dalla Corte Suprema che con la sentenza n. 44248 del 2013, in tema di bancarotta semplice, si è nuovamente pronunciata al riguardo. 

Nel caso di specie, il giudice di primo grado e la Corte d'appello ritennero gli imputati (l'uno amministratore di fatto di una s.a.s e l'altro socio accomandatario) responsabili di avere sostenuto spese personali o a carattere familiare giudicate eccessive in rapporto alle loro condizioni economiche. In particolare il giudice d'appello rileva (e sarà proprio questa affermazione ad essere reputata manifestamente illogica dal giudice di legittimità) che i prelievi effettuati erano di un'entità tale da escludere che fossero finalizzati al soddisfacimento di bisogni essenziali e al mantenimento personale e dei conviventi. 

La Corte Suprema, accogliendo il ricorso degli imputati, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio. Muovendo dalla considerazione che sono spese eccessive quelle che risultano sproporzionate in rapporto alla capacità economica imprenditoriale, gli Ermellini concludono che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto prescindere dalla natura e dall'origine di quelle spese e avrebbe dovuto invece ponderare se, in relazione al numero dei beneficiari e all'arco temporale in cui le spese furono effettuate, la loro entità era tale da renderle sproporzionate. 

La sentenza oggetto di esame merita, infine, di essere richiamata anche per un altro profilo: la Corte di Cassazione chiarisce che la fattispecie ex art. 217, n. 1, l. f., non può essere riferita all'amministratore di società, che non è legittimato a compiere spese personali (seppure non eccessive) e che invece può essere chiamato a rispondere delle condotte di cui ai numeri 4 e 5 del suddetto articolo 217.


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