di Luigi Del Giudice - Anche se la legge regionale prevede la sanzione della sospensione della licenza taxi solo in caso di violazione dell'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, la disciplina introdotta dal Comune con il regolamento e con la determinazione direttoriale può comunque legittimamente prevedere la sanzione della sospensione della licenza a tutta una serie di casi per i quali la normativa regionale e statale prevedono invece la sola sanzione pecuniaria.
Lo ha chiarito il Tar Lombardia con la sentenza 2112/2013.
In particolare, sul punto, è utile premettere che la disciplina legislativa in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, come è noto, è dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21. L'art 4 ("competenze regionali") prescrive che :" 1. Le Regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto ai persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto dei Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge. 2. "Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui ai comma 1, al fine di realizzare una versione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale. 3.
Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali
delegati, disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti"; ai sensi poi dell'art. 5 ("competenze comunali"): "1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio dei servizio taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente". Nell'ambito di tale cornice regolativa, l'Amministrazione comunale di Milano ha approvato il Regolamento per il servizio pubblico delle autovetture da piazza (taxi), non solo definendo i requisiti e le condizioni per rilasciare la licenza, le modalità di esercizio del servizio, la disciplina e l'organizzazione dello stesso, le caratteristiche dei tassametri e le norme di comportamento che i conducenti di autopubbliche devono osservare, ma anche individuando le ipotesi di violazione delle modalità di svolgimento del servizio pubblico e le relative conseguenze sul piano sanzionatorio.
Orbene, tanto premesso, sulla questione della latitudine dei poteri regolamentari del Comune, il Collegio non può che prendere atto dell'orientamento oramai più volte espresso dal Consiglio di Stato (sia pure in sede cautelare) secondo cui l'attribuzione in capo al Comune, ex art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, della competenza, da esercitare in via regolamentare, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché dei requisiti e delle condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi implica in via necessaria, anche alla luce dei principi di materia di contrarius actus, la legittimazione a stabilire le conseguenze derivanti, sul piano dell'efficacia del titolo, dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività autorizzata (occorre precisare che, con le medesime argomentazioni, il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività delle sentenze di questo Tribunale nn. 431/2012 e n. 803/2012; del resto, la medesima posizione accomuna anche diverse pronunce dei Tribunali Amministrativi, tra cui Tar Lazio 26 aprile 2010, n. 8440 e 15 luglio 2010, n. 2994, Tar Lombardia Milano, sez. IV, 7 ottobre 2010, n. 6901 e 5 luglio 2011, n. 1776).
A questa stregua, la competenza comunale a regolamentare il servizio e a rilasciare la licenza contiene "implicitamente" anche il potere di vigilanza e sanzione delle ipotesi in cui il servizio non venga svolto secondo le modalità prescritte. Pur avendo la Regione (l.r. n. 6/12) disposto la sanzione amministrativa della sospensione della licenza soltanto in caso di inosservanza, da parte del tassista, dell'obbligo di prestare il servizio, ciò non è di ostacolo a che ulteriori inosservanze e violazioni vengano fissate dal regolamento comunale, comportando, se del caso, parimenti il ritiro o la sospensione della licenza.

Luigi Del Giudice
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