Niente carcere per i malati di cuore. Prima di tutto, afferma la Corte di Cassazione, si devono accertare 'le effettive possibilita' di salvaguardare la vita dei detenuti', perche', 'se una tale salvaguardia non e' possibile, la custodia in carcere va sostituita con altra misura'. Per effetto di questo principio e' stata annullata la misura carceraria inflitta a Franco M., un detenuto malato di cuore che era stato trasferito dal carcere di Sollicciano alla Casa circondariale di Perugia, in un centro clinico penitenziario attrezzato per le emergenze cardiologiche. Contro il trasferimento indicato dal ministero della Giustizia e disposto dalla Corte d'appello di Firenze, nel giugno del 2003, si e' opposto in Cassazione il difensore del detenuto facendo notare che nel penitenziario di Perugia c'e' soltanto un 'presidio infermieristico' che non servirebbe a fronteggiare le 'emergenze cardiologiche'. La Quinta sezione penale (sentenza 49442) ha ritenuto 'fondato' il ricorso di Franco M. osservando come 'la custodia cautelare
in carcere non puo' essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo lre certificazioni del servizio sanitario penitenziario esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative'.

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