La sesta sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza numero n. 22568/2013) ha ricordato che il giudice, quando deve determinare l'importo dell'assegno divorzile, non è obbligato a disporre indagini patrimoniali perché l'esercizio di tale potere è meramente discrezionale. Il giudice è quindi libero di decidere anche senza avvalersi della polizia tributaria se ritiene che le prove acquisite nell'ambito del processo siano sufficienti e complete senza bisogno di informazioni aggiuntive.

Già in precedenza la stessa Corte aveva ricordato (sentenza n. 2098 /2011) che "in tema di determinazione dell' assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre d'ufficio o su istanza di parte indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova".

L'esercizio di tale potere - spiega la Corte - è discrezionale e "non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova".

In buona sostanza il potere di disporre accertamenti tramite polizia tributaria non può essere attivato per fini meramente esplorativi.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: