di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 21161 del 17 Settembre 2013. Quale il valore giuridico di un cid compilato in modo errato? Il presunto danneggiato di incidente stradale propone azione di risarcimento danni avverso la compagnia assicurativa debitrice, unitamente al conducente del veicolo avversario; istanza che viene respinta sia in primo che in secondo grado sulla base del fatto che "non poteva essere riconosciuta una valenza probatoria decisiva alla constatazione amichevole del sinistro (cid) in quanto nella specie tale documento non conteneva una dettagliata descrizione dell'incidente". Lo scontro sarebbe avvenuto, secondo le informazioni ivi riportate, all'incrocio tra due strade che nella realtà sono invece parallele. Inoltre, il teste citato dall'interessato non è stato in grado di identificare in modo preciso il luogo dell'accaduto.

L'interessato propone ricorso in Cassazione. Egli contesta quanto meno la mancata applicazione, da parte del giudice del merito, della presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 cod. civ. Al di là delle censure operate dalla Cassazione in merito alla mancata formulazione dei quesiti di diritto (poiché il ricorso, dal punto di vista temporale, ricade ancora nell'obbligo di applicazione dell'art. 366bis c.p.c.) la Suprema Corte si sofferma comunque ad esaminare la questione prospettata: il giudice di merito sarebbe giunto alle proprie conclusioni "attraverso una valutazione di incoerenza complessiva del quadro probatorio". Inoltre, "ogni valutazione sulla portata confessoria del cid" - comunque soggetto alla libera interpretazione giudiziale - "è preclusa dalla esistenza di una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di istruttoria davanti al giudice di merito". Il ricorso è giudicato inammissibile.

Vai al testo della sentenza 21161/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: