
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 17941 del 24 Luglio 2013. I proprietari di un immobile, ex suoceri della ricorrente, propongono in primo grado azione volta al rilascio dell'immobile nonché al risarcimento del danno da parte della ex nuora, occupante l'immobile concesso in comodato al figlio a seguito del matrimonio al fine di ospitare la di lui famiglia.
La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato. Infatti, "il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie, straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli articoli 1150 e 936 Cc". Di conseguenza, venendo meno la causa della concessione dell'immobile in comodato, l'ex moglie è a tutti gli effetti occupante abusiva, tenuta, oltre che a rilasciare l'immobile ed a sopportare l'esborso per le opere edilizie eseguite, a risarcire i legittimi proprietari.