Seconda parte - Ieri, 27 maggio 2013, abbiamo affrontato la prima, complessa ma affascinante parte di un viaggio nel mondo della responsabilità del medico e della struttura sanitaria che ha inizio da una fattispecie peculiare di danno iatrogeno; argomento di discussione è una sontuosa pronuncia del Dott. Giuseppe Buffone; sottoponiamo ai visitatori di LIA Law In Action tale sentenza del 14 marzo 2012; ricordiamo che attualmente, muovendo dal Tribunale di Varese, ove era all'epoca della pronuncia, il giovane ma già autorevole Magistrato svolge le funzioni di giudice ordinario avanti al Tribunale di Milano; è Dottore di ricerca in Teoria del diritto e Ordine giuridico europeo; è autore di numerose pubblicazioni, articoli, note a sentenza in diritto sostanziale e processuale; collabora con riviste e siti internet giuridici.
E' stata raggiunta in causa una prova sufficiente in ordine ad un profilo di colpa professionale (omessa, adeguata, diligente, accurata, tempestiva indagine ecografica) che avrebbe potuto scongiurare, con ragionevole certezza (più probabile che non) la morte del feto.
"Un primo approccio al tema del danno da perdita del frutto del concepimento si rintraccia nella giurisprudenza della Cassazione nella sentenza Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 1998, n. 2677 (in Danno e Resp., 1998, 8, 9, 817) dove il Collegio distingue questa posta risarcitoria dal danno alla salute (insussistente nel caso di specie, invero nemmeno allegato in modo specifico) affermandone la sicura risarcibilità, in quanto lesione del diritto alla genitorialità. Di qui la risarcibilità sia in capo a madre che padre.
Trattandosi, tuttavia, di perdita di una speranza di vita e non di una vita, le tabelle milanesi giurisprudenziali sul danno parentale, elaborate per la perdita della persona viva, non sono direttamente utilizzabili, se non come parametro orientativo.
E', sul punto, condivisibile l'opinione dottrinale di chi, autorevolmente, ha affermato che 'non è corretto equiparare il dolore provocato dalla perdita di una persona cara con la quale si avevano rapporto(i) di diuturna frequentazione e conoscenza con quella di un essere non ancora dotato di una sua autonomia soggettiva ed il distacco da(l) quale non può, per la natura stesse(a) delle cose, essere lacerante come il distacco da una persona vivente e vitale'.
Vanno, però, certamente considerate sia la sofferenza morale dei genitori che la perduta possibilità di programmare ed attuare lo sviluppo della famiglia.
Ammesso l'an, il problema si sposta, quindi, sul quantum debeatur.
Sul punto, tuttavia, il libello introduttivo serba il silenzio: nonostante le tantissime deduzioni giuridiche, mancano fatti, episodi circostanziati, deduzioni fattuali che consentano al giudice di apprezzare elementi che contribuiscano alla determinazione del pregiudizio.
Peraltro, l'attrice, al momento della perdita, aveva 34 anni e, quindi, si trovava in età tale da potere comunque avere altri figli, non avendo, inoltre, perso la capacità di procreare e non avendo, questo fatto, inciso sul rapporto con il marito, essendo il connubio rimasto intatto.
Attingendo al criterio dell'equità cd. calibrata (guardare alle liquidazioni di altri giudici in casi analoghi), elaborata da una Autorevole Dottrina, si scopre che, in caso di perdita del frutto del concepimento, da parte di madre giovane e senza compromissione della capacità procreativa, la giurisprudenza (d)i merito ha liquidato, ad esempio: (ex) lire 30 milioni (Trib. Roma, 24 gennaio 1995 in Riv. Giur. Circolaz. Trasp., 1995, 543); euro 100.000 (Trib. Roma 3 gennaio 2007); euro 15.000 a genitore (Trib. Roma 10 marzo 2004); euro 258.228,45 comprensiva però della perdita dell'utero e, quindi, da dovere quanto meno dimezzare (App. Venezia, 2 giugno 1995 n. 738). Una media aritmetica conduce ad una posta media di circa euro 56.000,00.
Orbene, partendo dal danno previsto dalle tabelle milanesi a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio (da euro 150.000,00 a euro 300.000,00), in assenza di indici (allegati dal danneggiato) che contraddistinguano il fatto per gravità o peculiarità del caso, pare necessario muovere da un parametro orientativo di euro 150 mila.
E', però, una voce di danno, come detto, prevista per il figlio nato vivo. La somma, dunque, va quantomeno decurtata. Un ulteriore indice in ribasso (per metà) è, poi, come detto, l'età giovane (per una procreazione vitale); altro indice di decurtazione è l'assenza di compromissioni specifiche (non dedotte o allegate; un'altra metà). Si arriva, così, ad un abbattimento: da euro 150.000 ad euro 75.000 e da euro 75.000,00 ad euro 37.500,00.
Come si vede, trattasi di somma allineata nella forbice della giurisprudenza di merita (da 15.000,00 a 120.000,00) che, nel caso di specie, appare del tutto congrua.
La somma è ritenuta adeguata all'attualità e, per ristorare anche il pregiudizio del padre, va maggiorata di euro 20.000,00, somma ritenuta congrua per il profilo del papà che non subisce un danno amplificato come la madre, nel cui alveo si consuma il trauma.
Il danno non patrimoniale degli attori è, quindi, di euro 57.500,00".
In sintesi: il Tribunale di Varese - Giud. Giuseppe Buffone ha accolto la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e per l'effetto condannato le parti convenute, (dott.ssa S. ed Ospedale), in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori, liquidato, all'attualità, in euro 57.500,00 oltre interessi legali dalla sentenza.
Ha condannato l'Italiana Ass.ni a tenere indenne la convenuta dott.ssa S. da quanto questa fosse tenuta a pagare verso gli attori in conseguenza della decisione, incluse le voci di danno e le spese legali liquidate in sentenza.
Ha compensato le spese del processo fra tutte le parti del giudizio, in modo integrale.
La pronuncia compie una disamina particolare per il compenso al CTU, reputando che "abbia il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.), ponendosi così su un piano diverso da quello della soccombenza che presiede la regolazione delle spese fra le parti (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 28094 del 30 dicembre 2009)".
In conclusione, il giudice varesino ha posto le spese di CTU a carico solidale delle parti, con ciò confermando la statuizione che si ebbe in corso di causa.
» RESPONSABILITA' SANITARIA - Criterio CIVILE del più probabile che non - Gestante - MORTE INTRAUTERINA DEL FETO - Età ampiamente fertile della madre - Trauma paterno, minore gravità - Trib. Varese 14.3.2012 (1^ parte)
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