Ringraziamo vivamente Debora Alberici di Cassazione.net per averci inoltrato la significativa pronuncia, fresca d'inchiostro, che potete consultare nell'allegato.
Tale ordinanza è stata depositata appena ieri, 2 aprile 2013, dalla Corte di Cassazione n. 8013/2013, Presidente Donato Plenteda, Relatore Andrea Scaldaferri: con tale decisione viene riaffermata - in coerenza con Cass. Civ., Sez. I, 5168/2012 - la assoluta validità della comunicazione del biglietto di Cancelleria via fax.
Incombe su chi vuol far valere l'inidoneità, a mente dell'art. 136, ultimo comma, c.p.c., della trasmissione telefax dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi concreti a confutazione dell'avvenuta ricezione.
Pertanto, gli Ermellini di Piazza Cavour hanno disatteso il ricorso (regolamento necessario di competenza) dichiarandolo inammissibile, in quanto proposto fuori termine (previsto dall'art. 47, comma 2°, c.p.c.).
Ricordiamo che con ordinanza 16.2.2011 la Sezione Distaccata di Osimo del Tribunale di Ancona aveva disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo instaurato per asserita colpa professionale del difensore sino alla definizione dell'impugnazione di merito proposta dai ricorrenti in cassazione (costoro opinavano di non poter più riscuotere le somme oggetto di causa per assenza di cespiti aggredibili) contro la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata. Ed ora, buona lettura!
Cassazione - Sentenza 8013/2013
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