La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7318 del 22 marzo 2013, ha affermato la legittimità della sanzione conservativa (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sette giorni) inflitta a due dipendenti da Trenitalia Spa in ragione del rifiuto opposto dai lavoratori a procedere all'avvio di un treno, causando un disservizio per i passeggeri a causa del ritardo nella partenza, rilevando la mancanza della cassetta di pronto soccorso in dotazione ai macchinisti.
Ricevuto l'ordine scritto i due si erano ancora rifiutati, ritenendo che l'ordine fosse illegittimo e che eseguirlo costituisse un reato per la violazione della normativa anti infortunistica mentre secondo i giudici d'appello erano legittime le sanzioni disciplinari inflitte ai lavoratori, in quanto la partenza del convoglio in assenza del presidio sanitario non avrebbe costituito condotta penalmente illecita.
La Suprema Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 94 del ccnl categoria, il dipendente non può esimersi dal rispettare l'ordine scritto impartitogli dall'azienda, a meno che esso non configuri un reato. "A prescindere pertanto dall'interpretazione delle norme citate in materia di presidi sanitari sul luogo di lavoro, e nel comparto ferroviario in particolare, è sufficiente rilevare che i dipendenti si rifiutarono di eseguire l'ordine scritto, senza che questo configurasse da parte dei dipendenti alcun reato.
Ed invero quest'ultimo poteva configurarsi solo in capo del datore di lavoro o dei dirigenti preposti, come previsto dall'art. 58 d.P.R. n. 303/56, e non già del dipendente." La prevista punibilità del datore di lavoro per la mancata osservanza delle disposizioni in materia del presidio di pronto soccorso - proseguono i giudici di legittimità - non rende penalmente illecita la conduzione del treno da parte dei lavoratori, non configurandosi pertanto nella specie l'ipotesi di legittimo rifiuto di adempiere ad un ordine illegittimo configurante reato per colui che lo esegue di cui all'art. 94 lett.g) del c.c.n.l..
Ricordano poi i giudici di Piazza Cavour che "vi è un obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 lett. c del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, (che deve essere sempre osservato dai lavoratori, anche quando essi abbiano la certezza che le menzionate deficienze siano già note ai suddetti soggetti, risolvendosi l'omessa segnalazione in una colpevole inerzia, la quale - pur non interrompendo il nesso di causalità tra il comportamento omissivo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e gli eventi dannosi subiti dai lavoratori - può concretarsi in un concorso di questi ultimi nella produzione dei medesimi eventi. Nella specie tale obbligo di segnalazione è risultato ampiamente adempiuto dai ricorrenti, tanto da rifiutarsi infine di far partire il treno"
Ricevuto l'ordine scritto i due si erano ancora rifiutati, ritenendo che l'ordine fosse illegittimo e che eseguirlo costituisse un reato per la violazione della normativa anti infortunistica mentre secondo i giudici d'appello erano legittime le sanzioni disciplinari inflitte ai lavoratori, in quanto la partenza del convoglio in assenza del presidio sanitario non avrebbe costituito condotta penalmente illecita.
La Suprema Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 94 del ccnl categoria, il dipendente non può esimersi dal rispettare l'ordine scritto impartitogli dall'azienda, a meno che esso non configuri un reato. "A prescindere pertanto dall'interpretazione delle norme citate in materia di presidi sanitari sul luogo di lavoro, e nel comparto ferroviario in particolare, è sufficiente rilevare che i dipendenti si rifiutarono di eseguire l'ordine scritto, senza che questo configurasse da parte dei dipendenti alcun reato.
Ed invero quest'ultimo poteva configurarsi solo in capo del datore di lavoro o dei dirigenti preposti, come previsto dall'art. 58 d.P.R. n. 303/56, e non già del dipendente." La prevista punibilità del datore di lavoro per la mancata osservanza delle disposizioni in materia del presidio di pronto soccorso - proseguono i giudici di legittimità - non rende penalmente illecita la conduzione del treno da parte dei lavoratori, non configurandosi pertanto nella specie l'ipotesi di legittimo rifiuto di adempiere ad un ordine illegittimo configurante reato per colui che lo esegue di cui all'art. 94 lett.g) del c.c.n.l..
Ricordano poi i giudici di Piazza Cavour che "vi è un obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 lett. c del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, (che deve essere sempre osservato dai lavoratori, anche quando essi abbiano la certezza che le menzionate deficienze siano già note ai suddetti soggetti, risolvendosi l'omessa segnalazione in una colpevole inerzia, la quale - pur non interrompendo il nesso di causalità tra il comportamento omissivo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e gli eventi dannosi subiti dai lavoratori - può concretarsi in un concorso di questi ultimi nella produzione dei medesimi eventi. Nella specie tale obbligo di segnalazione è risultato ampiamente adempiuto dai ricorrenti, tanto da rifiutarsi infine di far partire il treno"
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