di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 6648 del 15 Marzo 2013
L'amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in stato di insolvenza è regolata dal d. lgs. 8 Luglio 1999 n. 270 (ristrutturazione delle grandi imprese morose, successivamente aggiornata dalla Legge Marzano nel 2004). La finalità di questo istituto giuridico non è, come le ordinarie procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa) la liquidazione dell'azienda ma, al contrario, proprio la conservazione del patrimonio aziendale ai fini di un suo risanamento.

Per essere ammessa a tale procedura l'azienda deve possedere determinati requisiti dimensionali. Essi sono sanciti all'art. 2 lettera a) del medesimo decreto, il quale stabilisce che questo elemento va valutato prendendo in considerazione non il gruppo di imprese del quale quella in stato di insolvenza fa parte, ma la singola azienda in sé. Ai fini del calcolo dei dipendenti non è nemmeno possibile computare quelli occupati che, nell'ultimo anno, hanno lavorato nelle aziende cedute in affitto a terzi.

In caso di rigetto della domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza le grandi aziende hanno tuttavia facoltà di impugnare il decreto di diniego; se contestualmente non è intervenuto anche fallimento, il rimedio previsto è quello del reclamo alla corte d'appello, strumento a disposizione anche per impugnare il rigetto della domanda di amministrazione straordinaria ex art. 12 del d. lgs. sopra citato.
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