La sentenza impugnata riguardava gli amministratori di una società che erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 14, comma 1 e 18-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003, per avere adibito al lavoro notturno due lavoratrici, senza aver effettuato i prescritti accertamenti preventivi periodici volti a constatare l'assenza in capo alle stesse di controindicazioni al lavoro notturno.
La difesa degli imputati aveva evidenziato da un lato che le due dipendenti non avevano svolto lavoro notturno dato che l'art, 2, comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 532 del 1999 definisce "lavoro notturno" l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le 5 del mattino. Dall'altro lato avevano evidenziato che "in difetto di disciplina collettiva, deve essere considerato lavoratore notturno colui che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno".
Il primo motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte (per i dettagli si veda la motivazione della sentenza qui sotto allegata) mentre ha accolto il secondo motivo di ricorso confermando che è da considerarsi lavoratore notturno colui che lo svolga per un minimo di 80 giorni all'anno.
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Cassazione Sentenza n. 37903/2012
- Omissis -
Il fatto
1, - Con sentenza del 10 novembre 2011, il Tribunale di Tolmezzo
ha - per quanto qui rileva - condannato gli imputati alla pena dell'ammenda in
relazione al reato di cui agli artt. 14, comma 1 e 18-bis del decreto
legislativo n. 66 del 2003, per avere, quali soci amministratori di una società,
adibito al lavoro notturno due lavoratrici, senza aver effettuato i prescritti
accertamenti preventivi periodici volti a constatare l'assenza in capo alle
stesse di controindicazioni al lavoro notturno.
2. - Avverso la
sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Si rilevano, in primo luogo,
l'erronea applicazione della norma incriminatrice e la contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione circa il lavoro notturno prestato dalle
lavoratrici, perché dall'istruttoria sarebbe emerso che queste prestavano
attività di lavoro in qualità di apprendiste bariste per 4 giorni consecutivi
dalle ore 20 alle 3 di notte su 8 giorni lavorativi (alternandosi tra loro),
mentre nei successivi 4 giorni rimanevano a riposo. Quando, nel corso delle 4
giornate lavorative, erano fissate le lezioni dell'impegno formativo per
l'apprendistato, le lavoratrici non prestavano attività di lavoro né la sera
antecedente né la notte successiva. Rileva la difesa che l'art, 2, comma i,
lettera a), del decreto legislativo n. 532 del 1999 definisce "lavoro notturno"
l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive
comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le 5 del mattino. Nel caso di
specie, non sarebbe stato prestato lavoro notturno, perché, in forza
dell'ordinanza comunale n. 76 del 7 giugno 2011, i locali notturni dovevano
rispettare la fascia oraria di apertura dalle 5 alle 3 del giorno successivo,
non rimanendo, dunque, mai aperti per l'intera fascia tra la mezzanotte e le 5.
La difesa prosegue, sostenendo che non vi sarebbe prova del fatto che le due
dipendenti avevano comunque prestato la loro opera in tale fascia di tempo
indipendentemente da detta ordinanza, perché le dichiarazioni rese non sarebbero
state sufficientemente specifiche sul punto.
2.2. - Si rileva, in secondo
luogo, la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 66 del 2003, in relazione
all'art, 2, comma 1, lettera ò), n. 2), del d.lgs. n. 532 del 1999. Precisa la
difesa che l'indicazione del lavoro notturno nelle buste paga non corrispondeva
alla realtà, ma era stata fatta solo per consentire alle lavoratrici di fruire
di una maggiorazione della retribuzione. Del resto, in difetto di disciplina
collettiva, deve essere considerato lavoratore notturno colui che svolga lavoro
notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. Nel caso in esame -
secondo la difesa - gli 80 giorni lavorativi all'anno non erano stati superati
e, in particolare: per la dipendente V.M. vi erano stati 48 giorni nel 2007 e 56
giorni nel 2008; per la dipendente V.M. vi erano stati 64 giorni nel 2007 e 64
giorni nel 2008. Tali dati dovrebbero, poi, essere diminuiti tenendo conto delle
ferie, dei permessi e delle assenze per malattia effettuati da ciascuna
lavoratrice e tenendo conto del fatto che, in concomitanza con le lezioni
dell'apprendistato, le lavoratrici restavano assenti.
La motivazione
3. - Il ricorso è fondato.
3.1. - Il primo motivo di impugnazione - con
cui si contesta, in sostanza, la motivazione circa la configurabilità del lavoro
notturno svolto dalle dipendenti - è infondato.
Deve, infatti, rilevarsi che,
sul punto, la sentenza impugnata si basa su argomentazioni del tutto adeguate e
coerenti, perché, prendendo le mosse dalle testimonianze delle due lavoratrici,
giudicate sufficientemente precise ed attendibili, afferma che queste svolgevano
parte della loro attività lavorativa nella fascia oraria comprendente
l'intervallo fra la mezzanotte e le 5 del mattino. Lo stesso Tribunale procede,
poi, al computo dei giorni complessivi di lavoro notturno ed evidenzia
l'irrilevanza dell'esistenza della richiamata ordinanza sindacale, che imponeva
fasce orarie di chiusura notturna, risultando smentito dalle testimonianze
assunte che tale orario fosse rispettato dall'esercizio di proprietà degli
imputati e non essendo, comunque, la chiusura del locale al pubblico
incompatibile con la permanenza delle dipendenti al lavoro.
La motivazione
fornita dal giudice circa la configurabilità del lavoro notturno e circa la
durata giornaliera e i giorni complessivi dello stesso deve, dunque, essere
ritenuta corretta.
3.2. - Il secondo motivo di
impugnazione, con il quale si contesta che le due dipendenti abbiano prestato
lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi all'anno è, invece,
fondato.
La decisione impugnata, infatti, dopo avere individuato nell'art. 2,
comma 1, lettera o), n. 2), del d.lgs. n. 532 del 1999 - il quale prevede che
«in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi
all'anno» - la disposizione applicabile al caso in esame, interpreta
erroneamente tale disposizione. In particolare, alle pagine 3 e 4 della sentenza
impugnata si legge, che V.M. ha svolto «nel solo anno compreso tra aprile 2007 e
marzo 2008», almeno 82 giorni di lavoro notturno e V.M. ha svolto «nel solo anno
compreso tra ottobre 2007 e luglio 2008» almeno 111 giorni di lavoro notturno.
Tali riferimenti - che, come anticipato al precedente punto 3.1., devono essere
ritenuti corretti in punto di fatto - sì fondano, in punto di diritto,
sull'implicito assunto per cui l'anno cui riferirsi per calcolare se il limite
dì 80 giorni sia stato superato può essere individuato in qualsiasi intervallo
temporale di 365 giorni, con la conseguenza che, nel caso di specie, detto
limite dovrebbe ritenersi, appunto, superato. Si tratta di un'interpretazione
che si pone in conflitto con la lettera e con la ratio della disposizione,
perché trascura del tutto la durata complessiva del rapporto di lavoro, non
consentendo, ad esempio, la concentrazione delle giornate di lavoro notturno
alla fine dell'anno lavorativo e all'inizio dell'anno lavorativo successivo. Né
la disposizione censurata può essere intesa nel senso che l'anno cui fa
riferimento sia l'anno solare, perché tale interpretazione - non tenendo conto
dell'effettiva durata del rapporto di lavoro - avrebbe l'inconveniente di
consentire, per rapporti di lavoro iniziati in prossimità della fine dell'anno
solare, un cumulo di giornate di lavoro notturno nella fase finale dell'anno e
nella fase iniziale dell'anno successivo: sarebbe, in altri termini, possibile
svolgere 160 giorni sostanzialmente consecutivi di lavoro notturno, a condizione
di ripartirli fra i mesi finali dell'anno in cui il rapporto di lavoro è sorto e
i mesi iniziali dell'anno successivo.
Deve invero rilevarsi che la ragione
per cui il limite in questione è stato fissato è quella di tutelare la salute e
la sicurezza del lavoratore in relazione all'attività da questo effettivamente
svolta. Una tale tutela si realizza solo interpretando la disposizione in
questione nel senso che il riferimento all'anno deve calcolarsi dall'inizio del
rapporto di lavoro, in modo tale che per ogni effettivo anno di rapporto di
lavoro, e non in relazione a periodi di tempo convenzionalmente considerati, il
lavoratore abbia la garanzia di non dover prestare più di 80 giorni di lavoro
notturno.
Ne deriva, nel caso in esame, l'annullamento della sentenza
impugnata, con rinvio al Tribunale di Tolmezzo, in diversa composizione, in
mancanza di elementi certi desumibili dalla sentenza stessa circa l'effettivo
inizio dei rapporti di lavoro delle due dipendenti.
4. - Posto che - come
visto - la prova del lavoro notturno e delle giornate nelle quali questo si è
svolto è stata oggetto di adeguato scrutinio nella sentenza impugnata, il
giudice del rinvio dovrà dare applicazione al principio di diritto enunciato sub
3.2., procedendo preliminarmente ai necessari accertamenti in punto di fatto
circa l'inizio dei rapporti di lavoro in questione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Tolmezzo per nuovo
giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositata in cancelleria il 01 ottobre 2012




