E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione occupandosi del caso di una richiesta di risarcimento danni richiesti per la morte di un lavoratore avvenuta sul luogo di lavoro.
La Quarta sezione penale della Corte (sentenza n. 43434/2012) in particolare ha riconosciuto ammissibile la costituzione di un Consorzio Familiare che aveva ospitato durante la permanenza in Italia, un operaio, cittadino extracomunitario, privo di permesso soggiorno.
La morte del lavoratore, precipitato dall'altezza di otto metri nel corso della sua attività lavorativa svolta sul tetto di un capannone, è stata riconosciuta Corte fonte del diritto al risarcimento danni in favore della famiglia "acquisita" nel nostro paese, consistente appunto nell'associazione che ha accolto ed aiutato il clandestino con la legittima aspettativa di vedere riconosciuta e ricambiata la propria generosità nel futuro.
I giudici del Palazzaccio hanno quindi respinto i ricorsi proposti dalla società per la quale il lavoratore prestava la propria opera, e dal capo del cantiere dove si è verificato il grave incidente sul lavoro, riconosciuti colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni dello sfortunato lavoratore extracomunitario per via del mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza previsti dalla legge e, di conseguenza, della mancata vigilanza.
I responsabili dovranno quindi risarcire anche la famiglia che ha accolto il lavoratore nel Belpaese. Gli ermellini hanno anche chiarito che l'infortunio ha cagionato un danno nel momento in cui ha creato un impedimento al legittimo legame affettivo e patrimoniale creatosi per via di una condivisione di vita ed affetti che implicano una reciproca assistenza, sia dal punto di vista materiale, sia da quello morale.
La Corte di Cassazione in sostanza asserisce che in ogni caso in cui la perdita costituisce la fine di un rapporto di "affectio familiaris", si configura la lesione di un interesse all'integrità morale così come previsto dall'articolo 2 della Costituzione.
Il principio affermato dalla Corte di Cassazione risulta essere un importante elemento di riconoscimento dei legami affettivi diversi da quelli strettamente familiari, ormai sempre più comuni nella società multietnica che compone il nostro paese e, più in generale, la società moderna. Ancor più laddove si parli di extracomunitari, che lontani dal paese di provenienza e dalla famiglia d'origine, stabiliscono legami anche di affetto con chi fornisce loro accoglienza, aiuto e assistenza.
Da notare come nella parte motiva della sentenza non venga dato peso alcuno al fatto che il lavoratore in questione fosse un immigrato clandestino, anche in considerazione del fatto che coloro che sono stati riconosciuti responsabili a titolo colposo del suo decesso erano ovviamente consapevoli della sua posizione irregolare dal punto di vista del soggiorno nel nostro paese, rendendosi responsabili inoltre delle omissioni relative alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.
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Corte di Cassazione - Sentenza n.43434/2012
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omissis -
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Venezia
ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Treviso che aveva
ritenuto i due imputati M. (amministratore unico della società General Works
srl) e B. (responsabile di cantiere della stessa società) responsabili del
delitto di omicidio colposo per un infortunio mortale verificatosi il (omissis)
in occasione e a causa di prestazione di lavoro subordinato, a loro addebitato,
e li aveva condannati, attribuite le attenuanti generiche, alle pene ritenute
congrue (e sospese ex art. 163 c.p.) oltre che al risarcimento dei danni in
favore delle parti civili costituite e, per quanto rileva rispetto ai ricorsi
proposti, in favore di P.E. madre del lavoratore morto, nonchè dei componenti
del gruppo familiare B. entro il quale il P. di fatto era stato accolto come
componente. L’addebito investiva i due imputati nelle loro rispettive qualità
perchè avevano consentito al lavoratore P.I., privo delle cinture di sicurezza,
fornite ma non utilizzabili, e privo di presidi di trattenuta o di altri
dispostivi anticaduta, di operare sul tetto di un capannone dove insistevano
cavi e altro materiale e un lucernario non coperto, nel vano del quale il
lavoratore era precipitato per circa otto metri conseguendo le lesioni che lo
avevano condotto a morte. La sentenza di appello affermava la risarcibilità del
danno cagionato da reato ai componenti di una stabile convivenza quale che sia
il tipo di legame sul quale la convivenza si regge e affermava ancora la piena
responsabilità degli imputati per l’omicidio colposo ad essi addebitato con
riguardo alla condizione della superficie ove si svolgeva il lavoro; alla
accertata assenza di punti di aggancio per le cinture di sicurezza; alla
verificata assenza di delega delle responsabilità per la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
Contro la sentenza di appello propongono due distinti ricorsi
per cassazione gli imputati i quali denunziano:
B.A. (responsabile di cantiere della stessa società) denunzia:
1)
violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 74 c.p.p., in
uno a motivazione manifestamente illogica nella parte in cui la sentenza
impugnata ha confermato l’ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile
del consorzio familiare B. che incontestatamente aveva accolto in Italia P.I.
per ospitarlo nella sua abitazione e aveva prestato garanzia per l’acquisto di
un ciclomotore ma aveva poi fatto derivare dalla condizione di benefattore del
P. (lavoratore privo di permesso di soggiorno) l’aspettativa che costui avrebbe
in futuro ricambiato o restituito i benefici ricevuti. Il diritto a risarcimento
sarebbe stato così costruito su una mera aspettativa che faceva sorgere da un
atto gratuito di liberalità non ancora tramutato in una stabile situazione di
contribuzione tra conviventi qualificata da aspetti di stabilità e reciproca
condivisione di progetti e programmi. Nessun patto e nessuna legge erano stati
allegati a fondamento della pretesa del gruppo B., nessun danno attuale era
stato allegato a fondamento della pretesa risarcitoria azionata nel processo
penale, restavano affermazioni prive di riscontro quelle attestanti un crescere
del reddito del P. e la sua intenzione di avviare una attività in proprio con
uno dei B. ( An.). Rilevava il ricorrente che le affermazioni di sentenza
relative al rapporto tra condanna generica al risarcimento del danno assunta in
sede penale e separato giudizio civile stravolgeva la qualità della questione di
legittimazione della parte civile posta e risolveva in questioni di merito
questioni che investivano a monte la legittimazione all’esercizio della azione
civile.
2) Vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in
relazione al dedotto mancato assolvimento delle obbligazioni antinfortunistiche
per avere l’imputazione definitiva e la sentenza impugnata accertata la
dotazione di cinture di sicurezza e per non avere la sentenza impugnata valutato
la conferma anche fotografica della esistenza di punti di ancoraggio per le
cinture, tali che rendevano utile la loro dotazione; per avere la sentenza
impugnata trasformato il senso della dichiarazione testuale dell’ispettore T.
dello SPISAL e per avere qualificato come fatti riferiti dal teste quelle che
erano solo valutazioni dello stesso così tralasciando di affermare che gli
imputati avevano dato piena attuazione al precetto del D.P.R. n. 164 del 1956,
art. 10. Il ricorrente B. censurava la mancata considerazione della pienezza
della prova circa le sue direttive continuamente indirizzate a imporre l’uso
delle cinture e della prova relativa alla sua assenza dal cantiere nel momento
della precipitazione del P.. Il lucernario nel quale il lavoratore era caduto
era coperto sicchè non c’era prima del sinistro apertura da cautelare ai sensi
del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 Improvvisa e imprevedibile era stata la
violazione da parte dell’infortunato delle prescrizioni circa l’uso della
cintura.
M.M. denunzia:
1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
e), e art. 74 c.p.p., in uno a motivazione manifestamente illogica nella parte
in cui la sentenza impugnata ha confermato l’ordinanza ammissiva della
costituzione di parte civile del consorzio familiare B. che incontestatamente
aveva accolto in Italia P.I. per ospitarlo nella sua abitazione e aveva prestato
garanzia per l’acquisto di un ciclomotore ma aveva poi fatto derivare dalla
condizione di benefattore del P. (lavoratore privo di permesso di soggiorno)
l’aspettativa che costui avrebbe in futuro ricambiato o restituito i benefici
ricevuti. Il diritto a risarcimento sarebbe stato così costruito su una mera
aspettativa che faceva sorgere da un atto gratuito di liberalità non ancora
tramutato in una stabile situazione di contribuzione tra conviventi qualificata
da aspetti di stabilità e reciproca condivisione di progetti e programmi. Nessun
patto e nessuna legge erano stati allegati a fondamento della pretesa del gruppo
B., nessun danno attuale era stato allegato a fondamento della pretesa
risarcitoria azionata nel processo penale, restavano affermazioni prive di
riscontro quelle attestanti un crescere del reddito del P. e la sua intenzione
di avviare una attività in proprio con uno dei B.. Rilevava il ricorrente che le
affermazioni di sentenza relative al rapporto tra condanna generica al
risarcimento del danno assunta in sede penale e separato giudizio civile
stravolgeva la qualità della questione di legittimazione della parte civile
posta e risolveva in questioni di merito questioni che investivano a monte la
legittimazione all’esercizio della azione civile.
2) Vizio di motivazione ex
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione al dedotto mancato assolvimento
delle obbligazioni antinfortunistiche per avere l’imputazione definitiva e la
sentenza impugnata accertata la dotazione di cinture di sicurezza e per non
avere la sentenza impugnata valutato la conferma anche fotografica della
esistenza di punti di ancoraggio per le cinture, tali che rendevano utile la
loro dotazione; per avere la sentenza impugnata trasformato il senso della
dichiarazione testuale dell’ispettore T. dello SPISAL e per avere qualificato
come fatti riferiti dal teste quelle che erano solo valutazioni dello stesso
così tralasciando di affermare che gli imputati avevano dato piena attuazione al
precetto del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 10.
3) Vizio di motivazione ex art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e) sotto i profili della illogicità manifesta e
dell’assenza di motivazione in relazione alla mancata considerazione quale causa
di esclusione di responsabilità della esistenza di valida delega di funzioni per
la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori conferita al B. che al
di là della delega gestiva anche in linea di fatto il cantiere provvedeva ai
presidi antinfortunistici e vigilava sul loro impiego. Di fronte a così
complessa delega di funzioni e alla implicita dotazione di necessarie risorse
economiche non accompagnata da alcuna ingerenza di fatto del M., la sentenza di
appello doveva escludere la responsabilità del M. per causa della sola sua
posizione apicale. Giusto il tenore letterale del Piano Operativo di Sicurezza
ancora esibito in sede di legittimità e attestante il poteri del B. e la
ampiezza della delega a lui conferita.
I ricorsi erano decisi all’udienza del giorno 1 febbraio 2012 dopo il
compimento degli incombenti stabiliti dal codice di rito.
Motivi della decisione
La censura proposta dall’uno e
dall’altro ricorrente in ordine alla conferma della ordinanza ammissiva della
costituzione di parte civile del consorzio familiare B. non ha fondamento sotto
alcun profilo e deve essere rigettata.
In linea generale Cass. pen. Sez. 5,
(ud. 05-06-2008) 24/09/2008, n. 36657 ha ribadito il principio, anch’esso da
tempo consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui
per la pronuncia, di una condanna generica al risarcimento dei danni in favore
della vittima del reato non si richiede alcuna indagine sulla concreta esistenza
di un danno risarcibile, sufficiente essendo accertare la potenziale capacità
lesiva del fatto dannoso e l’esistenza di un nesso di causalità fra questo e il
pregiudizio lamentato (Cass. 19 ottobre 2000, Mattioli e altri; Cass. 19 gennaio
1993, Bonaga). La decisione impugnata che di tale principio ha fatto uso è
esente da ogni censura già sotto questo primo profilo. In linea ancora generale
è da ritenere legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di
un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la
vittima del reato come il figlio della moglie di quest’ultimo, al fine di
ottenere il risarcimento dei danni morali, considerato che la definitiva perdita
di un rapporto di “affectio familiaris” può comportare l’incisione
dell’interesse all’integrità morale, ricollegabile all’art. 2 Cost. sub specie
di intangibilità della sfera degli affetti, la cui lesione comporta la
riparazione ex art. 2059 cod. civ. mentre è, in tal caso, escluso il
risarcimento dei danni patrimoniali. In linea specifica la giurisprudenza di
questa Corte (Cass. civ. Sez. 3, 29-04-2005, n. 8976; Cass. civ. Sez. 3
29/4/2005 n. 8976) ha anche affermato la risarcibilità del danno subito da
persona convivente derivatogli (quale vittima secondaria) dalla lesione
materiale cagionata alla persona con la quale convive dalla condotta illecita
del terzo e ha collegato tale danno alla provata turbativa dell’equilibrio
affettivo e patrimoniale instaurato mediante una comunanza di vita e di affetti,
con vicendevole assistenza materiale e morale. La sentenza impugnata accertato
il rapporto di convivenza con il lavoratore in attualità di guadagno, (rapporto
esplicitamente ritenuto esistente dagli stessi ricorsi per cassazione – p. 5 di
ciascun ricorso) ha correttamente applicato i principi più sopra riassunti nel
loro profilo patrimoniale e affettivo, e ha ben ritenuto che Be.Fr.St., Po.En. e
Be.An.Ca. fossero legittimati a costituirsi parte civile contro i responsabili
della morte di P. I. partecipe di quel consorzio familiare.
Anche la censura
relativa al vizio di motivazione in relazione al dedotto mancato assolvimento
delle obbligazioni antinfortunistiche è comune ai due ricorsi. Anche tale
censura non ha fondamento alcuno e deve essere rigettata. I ricorrenti
sostanzialmente richiedono un nuovo e non consentito accertamento in fatto tra
l’altro ignorando lo specifico accertamento di sentenza secondo il quale le funi
di trattenuta per l’aggancio delle cinture di sicurezza rappresentate nelle
fotografie acquisite agi atti, erano state installate solo dopo l’infortunio in
forza delle prescrizioni impartite dall’ente competente, mentre la fune
raffigurata nelle foto prodotte dalla difesa, non risultava ancorata ad alcun
punto fisso, e dunque non costituiva in nessun modo ancoraggio sicuro per le
cinture. La motivazione impugnata si è motivatamente soffermata sulla
inesistenza di altri validi punti di aggancio (la balaustra gialla ecc.). La
motivazione impugnata si presenta dunque con i caratteri della compiutezza e
della coerenza, è priva di discontinuità argomentative e di contraddizioni,
apodissi, aporie. La motivazione concretamente articolata rende superflue le
argomentazioni relative alle disposizioni circa l’obbligo d’impiego delle
cinture, perchè evidenzia una condizione strutturale di non utile agganciabilità
delle cinture che vanificava sia la fornitura che l’ipotetico ordine d’impiego
delle stesse cinture. I denunziati vizi di motivazione non sono in modo alcuno
ravvisabili.
Il ricorso del M. propone una ulteriore censura (la terza) per
denunziare vizi di motivazione sotto i profili della illogicità manifesta e
della mancanza totale di motivazione in punto di conseguenze della esistenza
(non rilevata dalla sentenza) di valida delega di funzioni tale da trasferire
sul delegato ogni responsabilità derivante dalle norme
antinfortunistiche.
Anche questa terza censura non ha fondamento posto che la
censura non investe specificamente la motivazione (ben presente in contrasto con
quanto sostenuto dal motivo di censura) dedicata dalla sentenza impugnata alla
questione. La sentenza impugnata con accertamento di fatto logico e coerente e
non suscettibile di ulteriore rielaborazione in sede di legittimità ha
individuato nella documentazione offerta dal M. una delega di responsabilità
penali in danno del B. e ha ritenuto non delegabile la responsabilità penale. La
motivazione si è completata con l’ulteriore accertamento in fatto secondo il
quale la documentazione prodotta non consentiva di ritenere che al delegato per
la sicurezza fosse stata fornita una dotazione di mezzi finanziari per
provvedere in autonomia alla realizzazione dei compiti di sicurezza affidati. La
decisione è pienamente conforme a tutti i principi costantemente somministrati
in materia dalla giurisprudenza di questa Corte. In conclusione i ricorsi devono
essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati, ciascuno, al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.





