Con sentenza 8945, depositata il 4 giugno 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di furto di cassetta di sicurezza, il mancato ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., al fine di ritenere raggiunta la prova del danno, è da ritenere illegittimo, ove non venga adeguatamente motivato, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile fornire la prova storica. Questo quanto affermato dalla prima sezione civile dei giudici di legittimità su ricorso di una donna a cui era stato negato il risarcimento del danno dopo che la sua cassetta di sicurezza
era stata svaligiata durante una rapina ai danni dell'istituto di credito che custodiva la cassetta di sicurezza. Secondo quanto si apprende dalla lettura della sentenza di legittimità, la donna proponeva domanda di risarcimento dei danni nei confronti di un banca per l'importo di 300.000 milioni di lire in quanto ignoti avevano rapinato l'agenzia svaligiando varie cassette, tra le quali la sua, contenente gioielli e preziosi. Il giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo sussistente la responsabilità della banca per inidoneità dei locali ma non provata la domanda risarcitoria sulla base delle prove documentali (la denuncia penale) e le prove testimoniali (degli stretti familiari che avevano accompagnato la parte presso la banca a ritirare o depositare nella cassetta di sicurezza) espletate. Sull'appello principale proposto dalla donna ed incidentale proposto dalla Banca, la sentenza
di secondo grado, confermava la responsabilità dell'istituto derivante da difetto di custodia derivante dall'accertata inidoneità dei locali ove si trovavano le cadette di sicurezza nonché la nullità della clausola limitativa della responsabilità dell'istituto bancario ma in ordine alla prova del pregiudizio patrimoniale dedotto dalla parte appellante riteneva, analogamente al giudice del precedente grado, che non fosse stata dimostrata l'effettiva esistenza, al momento del furto, dei gioielli di cui si lamentava la mancanza. In particolare il giudice di secondo grado riteneva corretta la valutazione delle prove eseguita dal primo giudice, osservando che la denuncia costituiva un mero atto di parte e le deposizioni testimoniali, per la loro genericità, dovevano ritenersi inidonee ad assolvere l'onere della prova relativo all'esistenza e all'entità del danno patrimoniale lamentato, dal momento che i testi (marito e figlio dell'appellante) si erano limitati a dichiarare genericamente che gli oggetti indicati nella denuncia erano contenuti nella cassetta di sicurezza
e che erano a conoscenza della circostanza perché accompagnavano sempre la titolare presso la banca quando aveva bisogno, per prelievi o depositi, di utilizzare la cassetta medesima. Queste dichiarazioni non erano, pertanto, reputate sufficienti a far presumere l'esistenza dei gioielli indicati dall'attrice nella cassetta al momento della rapina. Neanche il verbale dell'11/2/94 della D.I.A. secondo cui il contenuto della cassetta consisteva in alcuni oggetti preziosi (bracciali, orecchini, gioielli) poteva di per sé ritenersi idoneo a dimostrare che all'atto della rapina vi fossero gli oggetti preziosi indicati nella denuncia, riferendosi tale verbale ad un diverso momento temporale. La Corte d'appello, infine, rigettava anche le altre domande risarcitorie relative alle conseguenze patrimoniali dell'omessa tempestiva comunicazione dell'intervenuta rapina nonché la dedotta lesione dell'immagine, atteso che l'istituto, con le indicazioni e il deposito censurato, aveva esercitato il proprio diritto di difesa. Avverso tale pronuncia la donna proponeva ricorso per cassazione. Accogliendo il ricorso e cassando la sentenza con rinvio, gli ermellini hanno spiegato che laddove avvenga un furto del contenuto della cassetta di sicurezza presso la banca, basta la «prova presuntiva» per dimostrarne il valore. Il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo serviziobancario. Ne consegue la necessità di ricorrere alle deposizioni degli stretti familiari e a non sottovalutare o ignorare, se coerenti con l'insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perché di provenienza unilaterale, dovendosi sempre tenere conto, nell'esame e selezione del materiale probatorio, della peculiarità di fatti da dimostrare.
Consulta testo sentenza n. 8945/2012

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