Non costituisce dolo processuale l'avere taciuto la relazione extraconiugale al giudice della separazione. Il ricorso per revocazione risulterebbe quindi privo di fondamento per difetto dei presupposti per l'azione revocatoria. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con sentenza n. 5648, depositata il 10 aprile scorso in una causa di separazione. Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza
di separazione in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. In particolare, la prima sezione civile ha spiegato che non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. civ. I sezione, n. 23866 del 19 settembre 2009 e Cass. civ. III sezione, n. 4936 del 2 marzo 2010). Secondo la ricostruzione della vicenda, un uomo aveva impugnato per revocazione una sentenza
della Corte di appello che aveva dichiarato la sua separazione dalla moglie, determinando il contributo mensile a suo carico per il mantenimento. Il ricorrente spiegava che solo nell'ottobre 2009 aveva appreso della relazione della moglie con un altro uomo e che tale relazione, da cui era anche nato un bambino, era già in corso all'epoca della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta nel settembre del 2000. Pertanto, il ricorrente aveva ritenuto che tale mancata conoscenza, non emersa neanche successivamente nel giudizio di separazione, aveva determinato la statuizione relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento. La Corte di appello, con sentenza
, tuttavia, respingeva il ricorso per revocazione ritenendolo inammissibile e comunque infondato per difetto dei presupposti per l'azione revocatoria. Contro la sentenza ricorreva per cassazione l'uomo. Gli Ermellini, ritenendo il ricorso infondato, hanno confermato la statuizione dei giudici distrettuali spiegando inoltre che la Corte di appello con motivazione coerente ed esaustiva ha evidenziato come nessun comportamento qualificabile come idoneo presupposto per configurare il dolo processuale sia stato posto in essere dalla (donna) e tale affermazione non è smentita con nessun elemento positivo da parte del ricorrente. In secondo luogo non è affatto irrilevante la circostanza per cui almeno dall'udienza del 22 dicembre 2006 la difesa del ricorrente fosse a conoscenza del fatto che la (donna), cosi come del resto (anche l'ex marito), avevano costituito nuovi nuclei familiari da cui erano nati dei figli. Come ha rilevato la Corte di appello, a tale data non era ancora terminata l'istruttoria del giudizio di primo grado sicché il non aver valutato se ricorressero i presupposti per proporre una domanda di addebito nei confronti della (donna) deve imputarsi a una scelta difensiva o semmai a una negligenza dell'odierno ricorrente ma non di certo a una omessa immediata comunicazione al giudice della separazione dell'esistenza di una relazione sentimentale estranea al matrimonio o dello stato di gravidanza derivante da tale relazione, circostanze che la (donna) poteva ben decidere di non riferire al giudice della separazione.
Consulta testo sentenza n. 5648/2012

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