Va aumentato il mantenimento alla ex che perde il lavoro. Lo ricorda la Corte di Cassazione (Sentenza n. 4312/2012) occupandosi del caso di cue coniugi che avevano ottenuto l'omologa di una separazione consensuale nella quale era stato determinato l'assegno di mantenimento nella misura di € 450 mensili. L'ex marito aveva successivamente ottenuto la riduzione a € 200 mensili dell'assegno di mantenimento
essendo cambiate le sue condizioni economiche e avendo la moglie un'occupazione lavorativa stabile. La donna chiedeva a sua volta la revisione delle condizioni economiche della separazione deducendo di aver perso il posto di lavoro subito dopo il provvedimento della corte d'appello e chiedeva di nuovo l'aumento ad almeno € 500 mensili. Alla fine il Tribunale rideterminava l'importo nella misura di € 450. Su reclamo dell'ex marito la corte d'appello riduceva di nuovo l'assegno nella misura di € 200 mensili ritenendo che la perdita del posto di lavoro fosse strumentale, data l'epoca sospetta in cui era avvenuta. Il caso finiva quindi dinanzi alla corte di cassazione. Gli ermellini analizzando la motivazione della corte d'appello affermano che si tratta di argomentazioni del tutto assertive laddove si afferma una presunta strumentalità del licenziamento della donna. Mancherebbe in sostanza una ragione giustificativa, oggettiva e plausibile di un comportamento fraudolento e strumentale di cui manca un riscontro probatorio. Del resto, fa notare la Suprema Corte, la stessa ricorrente se avesse posto in essere un comportamento fraudolento si sarebbe volontariamente procurata un danno economico significativo.
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