Legittimo il licenziamento disciplinare intimato sia al lavoratore che timbra il badge dei colleghi assenti sia ai lavoratori che ne beneficiano. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4693 del 23 marzo 2012, ha rigettato il ricorso proposto da tre dipendenti licenziati dall'azienda presso cui prestavano servizio per aver, in più di un'occasione, fittiziamente ottemperato l'obbligo di regolare presenza sul posto di lavoro mentre erano di fatto assenti dallo stabilimento per l'intera giornata lavorativa. La Suprema Corte, confermando la decisione del giudice d'Appello, precisa che la condotta contestata appariva connotata da un elemento particolarmente intenso e fraudolento, frutto di un preventivo accordo, che implicava la violazione di fondamentali doveri scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato ed era idonea a ledere la fiducia dell'azienda nella futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa. Confermato quindi il licenziamento
che, secondo i giudici, trova conforto altresì nelle norme del codice disciplinare e in quelle del CCNL che prevedono il licenziamento senza preavviso di fatti che costituiscono delitto a termine di legge, come appunto l'illecito ascritto ai ricorrenti idoneo ad integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 640 c.p.

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