"In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro.". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza
n. 3060 del 29 febbraio 2012, ha accolto il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello riteneva che per il fatto addebitato al lavoratore - concretatosi nell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per cinquanta giorni - era necessaria, ai fini della legittimità della sanzione espulsiva, la previa affissione del codice disciplinare. La Suprema Corte, affermando che la decisione della corte territoriale non è conforme ai principi richiamati, sottolinea che l'obbligo di rendere la prestazione rientra tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore con la conseguenza che la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore.

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