Ciclomotori, dal 13 febbraio obbligatorio nuovo tipo di targa
A.V. |

Ciclomotori, dal 13 febbraio obbligatorio nuovo tipo di targa

Il Ministero dell'Interno ha ricordato attraverso un comunicato stampa riportato sul sito ufficiale del Governo che dal 13 febbraio 2012 è diventato obbligatorio un nuovo tipo di targa per tutti i ciclomotori, in armonia con quanto previsto dall'articolo 97 del Codice della Strada.Secondo il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, la targa, pur continuando ad essere personale, sarà abbinata ad un certificato di circolazione; per ottenere entrambi i possessori di ciclomotori dovranno recarsi presso l'ufficio provinciale della motorizzazione o in alternativa alle agenzie abilitate a fornire i medesimi servizi di motorizzazione.Qualora un ciclomotore venga venduto, la targa, essendo personale come già anticipato, rimarrebbe nelle mani del proprietario che potrà utilizzarla successivamente su di un altro veicolo, dopo aver ovviamente comunicato il passaggio agli uffici della motorizzazione o alle agenzie adibite a tale scopo.Chi non regolarizzerà la propria posizione in tal senso, ovvero non ritirando la nuova targa e il certificato di circolazione, può incappare in pesanti sanzioni che vanno da 389 a 1,559 euro; diverse le multe se non si rispettano altri obblighi, e si può arrivare a 584 euro in caso di mancanza di certificato di circolazione, a 292 euro in caso di ciclomotore sprovvisto di targa, e fino a 6,903 euro in caso di veicolo munito di targa non propria. Fino a 511 euro di multa, invece, per chi circola con targa non pienamente visibile.

Vai alle disposizioni normative (art. 97 CDS e art. 14 Legge 120/2012)

Ecco i riferimenti normativi: Art. 97 Codice della Strada e art. 14 Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Qui di seguito i due testi:

Estratto da  "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni

TITOLO III - DEI VEICOLI - Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI - Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente

i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,

rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8

agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui

agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata ad un solo veicolo (1). Il titolare la trattiene in caso di vendita. La

fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità

previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e

226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati

costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato

intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati

relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i

trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la

produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità

superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 soggiace chi effettua sui

ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52 (2).

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o

prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità

superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.(3)

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di

circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da euro 146 a euro 584. (4)

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 72 euro 292.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.725 a euro 6.903.

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente

visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

(5)

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal

regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.725 a euro 6.903.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del

certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal

regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 365 a

euro 1.460. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione.

Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al

competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti

previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione

o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 292. Alla medesima

sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre

giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della

confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi

previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da

cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere

tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche

costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del

danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal

comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per

un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il

fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi

8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un

mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca

amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)

---

(1) Comma così modificato dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 (G.U. n.194 del 22 agosto 2005)

di conversione, con modifiche, del decreto legge n.115 del 30 giugno 2005.

(2) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010

suppl. ord.).

(3) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010

suppl. ord.).

(4) Comma così modificato dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni

dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

(5) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010

suppl. ord.)

(6) Comma così sostituito dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni

dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

 

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Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

(GU n. 175 del 29/07/2010 - Suppl. Ordinario n. 171)

Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010

...

Art. 14. (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in

materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 e' soggetto chi

effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'articolo

52»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 389 a

euro 1.559»;

c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a

euro 311».

2. I ciclomotori gia' in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui

all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalita'

conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario

stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con

un ciclomotore non regolarizzato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1

del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della

presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

...

DECRETO 2 febbraio 2011

Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per

ciclomotori.

(11A04290)

(GU n. 76 del 2 aprile 2011)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e

successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la circolazione dei ciclomotori;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di

sicurezza stradale», il quale ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneita' tecnica

l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della targa di cui al citato art. 97 del

decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo il calendario stabilito con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 14, comma 3, della richiamata legge n. 120 del 2010, il quale fissa in diciotto mesi,

decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il termine ultimo entro il quale il

predetto obbligo deve essere assolto per non incorrere nella sanzione amministrativa ivi prevista;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla fissazione di scadenze dilazionate che consentano,

nel rispetto del predetto termine ultimo, la razionalizzazione della sequenza temporale delle

richieste degli interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici

competenti;

Vista la nota prot. n. 103574 del 29 dicembre 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle

Finanze - Dipartimento del tesoro ha autorizzato la fornitura delle necessarie targhe;

Decreta:

Art. 1

1. I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006

e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme sulla

circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,

ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare

richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120,

il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:

entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di

contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;

entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di

contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;

entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di

contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;

entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e comunque non

oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza

numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2

febbraio 2011

Il Ministro: Matteoli



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