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Ecco i riferimenti normativi: Art. 97 Codice della Strada e art. 14 Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Qui di seguito i due testi:
Estratto da "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni
TITOLO III - DEI VEICOLI - Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI - Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Art. 97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente
i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale e abbinata ad un solo veicolo (1). Il titolare la trattiene in caso di vendita. La
fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità
previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati
relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i
trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la
produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità
superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 soggiace chi effettua sui
ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52 (2).
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o
prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.(3)
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di
circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 146 a euro 584. (4)
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 72 euro 292.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.725 a euro 6.903.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente
visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
(5)
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal
regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.725 a euro 6.903.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del
certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 365 a
euro 1.460. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione.
Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti
previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione
o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 292. Alla medesima
sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre
giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi
previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da
cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del
danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal
comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il
fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi
8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un
mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
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(1) Comma così modificato dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 (G.U. n.194 del 22 agosto 2005)
di conversione, con modifiche, del decreto legge n.115 del 30 giugno 2005.
(2) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010
suppl. ord.).
(3) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010
suppl. ord.).
(4) Comma così modificato dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni
dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.
(5) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010
suppl. ord.)
(6) Comma così sostituito dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni
dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.
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Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(GU n. 175 del 29/07/2010 - Suppl. Ordinario n. 171)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010
...
Art. 14. (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in
materia di circolazione dei ciclomotori)
1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 e' soggetto chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'articolo
52»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 389 a
euro 1.559»;
c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a
euro 311».
2. I ciclomotori gia' in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui
all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalita'
conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con
un ciclomotore non regolarizzato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1
del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
...
DECRETO 2 febbraio 2011
Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per
ciclomotori.
(11A04290)
(GU n. 76 del 2 aprile 2011)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e
successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la circolazione dei ciclomotori;
Visto l'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di
sicurezza stradale», il quale ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneita' tecnica
l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della targa di cui al citato art. 97 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo il calendario stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 14, comma 3, della richiamata legge n. 120 del 2010, il quale fissa in diciotto mesi,
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il termine ultimo entro il quale il
predetto obbligo deve essere assolto per non incorrere nella sanzione amministrativa ivi prevista;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla fissazione di scadenze dilazionate che consentano,
nel rispetto del predetto termine ultimo, la razionalizzazione della sequenza temporale delle
richieste degli interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici
competenti;
Vista la nota prot. n. 103574 del 29 dicembre 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle
Finanze - Dipartimento del tesoro ha autorizzato la fornitura delle necessarie targhe;
Decreta:
Art. 1
1. I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006
e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare
richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120,
il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;
entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e comunque non
oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza
numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2
febbraio 2011
Il Ministro: Matteoli




